Cassazione Civile, Sentenza n. 34795/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Consorzio Co.Ge.Ri. chiedeva la restituzione di euro 195.274,24 (più interessi) anticipati a titolo di indennità di esproprio/occupazione in relazione ad opere infrastrutturali. Il nodo giuridico principale riguardava la legittimazione passiva a pagare tale somma dopo il trasferimento delle strade dall'ANAS alla Regione Campania: il ricorrente sosteneva che la Regione fosse tenuta al rimborso in forza della convenzione di concessione e dell'effetto della successione nei rapporti attivi e passivi, mentre la Regione eccepiva difetto di legittimazione passiva invocando l'eccezione prevista dall'art. 3, comma 3, del d.p.c.m. 21.2.2000 (come modificato), secondo cui l'ANAS mantiene a carico proprio l'ultimazione di taluni lavori e il contenzioso relativo a fatti/atti anteriori alla scadenza prevista.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Consorzio Co.Ge.Ri., confermando la decisione della Corte d'appello di Napoli che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore del Consorzio. La Cassazione ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'art. 3, comma 3, del d.p.c.m.: è sufficiente che la pretesa si riferisca a fatti o atti anteriori al trasferimento (ovvero alla data-limite indicata dalla norma) per far sì che la legittimazione passiva resti in capo all'ANAS; non conta la natura processuale del contenzioso (se azione di recupero contrattuale o altra tipologia) né che il contenzioso sia stato instaurato dopo la data di trasferimento. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e le spese compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
D.P.C.M. 21.2.2000 n. 6164, art. 3 (nel testo modificato dal D.P.C.M. 21.9.2001)
"Le regioni o gli enti locali individuati titolari o gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi"; "Resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti."
La Corte ha interpretato il comma 3 nel senso che la deroga alla successione in capo alle Regioni opera quando la pretesa si ricollega a fatti o atti anteriori alla data-limite indicata; non è richiesto che il giudizio sia stato instaurato prima del trasferimento, né che il contenzioso sia di una certa natura: basta che l'origine del diritto contestato risalga ad eventi anteriori alla scadenza.
D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 101
Richiamato quale quadro normativo del trasferimento di funzioni/rapporti dall'ANAS alle Regioni; la questione di legittimazione va valutata alla luce delle regole di successione previste dai successivi d.p.c.m.
Richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione del comportamento e del contesto contrattuale; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione testuale e sistematica della norma speciale (DPCM) prevalga e renda irrilevante il richiamo ad altri criteri di interpretazione posti dal ricorrente.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'interpretazione della clausola contrattuale; la Corte non ha condiviso l'interpretazione del Consorzio ritenendola incongrua rispetto al testo normativo speciale.
Convenzione di concessione (Rep. 14) 1.9.1982, art. 20, n. 3
La Corte ha ritenuto che il contenuto contrattuale (azione di rivalsa del concessionario verso il concedente) non escluda l'applicazione della deroga normativa: se la pretesa trova origine in fatti/atti anteriori alla data-limite, la legittimazione passiva resta in capo all'ANAS ai sensi del d.p.c.m.
Massime di principio
- Quando una pretesa di rimborso o contenzioso si fonda su fatti o atti anteriori alla data-limite fissata per il trasferimento delle strade dall'ANAS alle Regioni (es.: pubblicazione bando, progettazione autorizzata entro il termine), la legittimazione passiva rimane in capo all'ANAS anche se il giudizio viene instaurato dopo il trasferimento.
- Per applicare la deroga dell'art. 3, comma 3, D.P.C.M., conta la data degli atti/fatti da cui origina la pretesa (anteriorità rispetto alla scadenza normativa), non la data di instaurazione del contenzioso.
- La natura della domanda (azione di recupero contrattuale, azione espropriativa, opposizione alla stima, ecc.) è irrilevante ai fini della deroga: rileva l'anteriorità degli atti che giustificano la pretesa.
- Nei casi di trasferimento di competenze/beni, verificare sempre: a) le date di pubblicazione del bando o della progettazione autorizzata; b) la data del trasferimento formale dei beni; c) l'epoca degli atti che hanno dato origine alla pretesa. Questi elementi determinano la legittimazione passiva.
- In controversie simili è utile sollevare tempestivamente nel primo grado di giudizio l'eccezione di difetto di titolarità/legittimazione passiva per evitare preclusioni; documentare chiaramente le date e gli atti che originano la pretesa.
- L'interpretazione sistematica della norma speciale (D.P.C.M.) prevale su argomentazioni interpretative fondate solo su clausole contrattuali o su principi generali di interpretazione del contratto quando la norma disciplina espressamente la successione dei rapporti.
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