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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15292/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità penale. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di colpevolezza, contestando la tenuta probatoria dei filmati di videosorveglianza, del verbale di visione delle immagini e dell'identificazione operata da un teste. La Corte di cassazione ha rilevato inoltre che era stata avanzata un'istanza di riunione di procedimenti, ma ha ritenuto che essa implicasse valutazioni di fatto estranee al proprio sindacato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'istanza di riunione non fosse scrutinabile in sede di legittimità perché richiedeva apprezzamenti in fatto; ha poi osservato che il motivo di ricorso era sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dalla Corte territoriale con motivazione logica e giuridicamente corretta, in particolare quanto all'acquisizione legittima dei filmati di videosorveglianza e alla attendibilità del riconoscimento testimonial. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle statuizioni conseguenti all'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può risolversi nella mera riproposizione di censure di merito già disattese dal giudice di appello quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e logicamente coerente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono sindacabili le valutazioni di fatto che presuppongono apprezzamenti riservati al giudice di merito, come le richieste di riunione di procedimenti quando richiedano verifiche fattuali.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e confutate dalla corte di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.
  • La deduzione di vizi di violazione di legge o di motivazione sulla prova deve misurarsi con le rationes decidendi della sentenza di merito; in difetto, il ricorso è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
  • La legittimità dell'acquisizione dei filmati di videosorveglianza e la valutazione dell'attendibilità del riconoscimento testimoniale, se sorrette da motivazione congrua, non possono essere rivalutate in cassazione come un terzo grado di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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