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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30259/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila che aveva riliquidato la pensione del ricorrente computando le annualità 1983-2000 e riconoscendo un inquadramento nel settimo livello retributivo, in quanto la corte territoriale aveva ritenuto valido un precedente accordo transattivo che riconosceva l'inquadramento superiore. L'INPS deduceva la violazione dell'art. 27 r.d.l. 636/1939 (modificato) per avere la corte trascurato la prescrizione decennale dei contributi, con la conseguente impossibilità di tener conto dei contributi prescritti ai fini della prestazione previdenziale e, dunque, dell'applicazione del principio di automaticità delle prestazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: i contributi relativi al periodo 1983-2000 erano prescritti (la prescrizione era decennale e non risultano atti interruttivi o procedure iniziatesotto la vigenza della disciplina precedente) e pertanto non potevano essere utilizzati per aumentare la prestazione pensionistica ai sensi del principio di automaticità. Ne consegue che la sentenza della Corte d'Appello è stata cassata e la causa rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione. La Corte ha inoltre precisato che resta salva l'azione di danno del lavoratore nei confronti del datore per la contribuzione non versata sulle differenze retributive.

Norme richiamate

  • art. 27 r.d.l. 636/1939 (modificato dall'art. 40 legge 153/1969)

    Stabilisce i termini di prescrizione dei contributi e i limiti entro cui opera il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali: la prestazione può essere riconosciuta anche in assenza di versamento dei contributi purché non prescritti. Nel caso esaminato la corte ha ritenuto i contributi prescritti e quindi inidonei a costituire maggiore prestazione.

  • art. 2116 c.c.

    Rilevante per la disciplina dei rapporti di lavoro e degli effetti retributivi; richiamato in relazione al riconoscimento dell'inquadramento retributivo e alle conseguenti differenze contributive dovute.

  • legge n. 335/1995 (riforma Dini)

    Ha modificato il termine di prescrizione della contribuzione da decennale a quinquennale con effetti anche sui periodi anteriori, salvo atti interruttivi compiuti sotto la vigenza della disciplina previgente; nel caso non risultano atti interruttivi, per cui continua a trovare applicazione la disciplina prescrizionale che rendeva prescritti i contributi oggetto della domanda.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 69/2014

    Richiamata nel testo per escludere la applicabilità retroattiva di taluni provvedimenti (qui il d.l. 98/2011) che potevano incidere su decadenze; comunque non incide sul principio della prescrizione contributiva applicato nel caso di specie.

  • decreto-legge 98/2011 (richiamato nel dispositivo di merito)

    Citato dalla corte territoriale in relazione a questioni di decadenza e retroattività; la Corte di Cassazione ha escluso la sua rilevanza nel senso di invalidare l'applicazione della prescrizione nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il principio di "automaticità contributiva" consente il riconoscimento della prestazione previdenziale anche in assenza di versamento dei contributi, ma solo se i contributi non sono prescritti: contributi prescritti non possono essere fatti valere per aumentare la pensione.
  • Occorre verificare attentamente il termine prescrizionale applicabile al periodo contributivo (regime previgente: decennale; dopo legge 335/1995: quinquennale) e la presenza di atti interruttivi o procedure iniziate anteriormente che possano impedire la prescrizione.
  • La riliquidazione della pensione basata su differenze retributive che comportano contributi non versati richiede anche valutazione separata della responsabilità del datore di lavoro: se i contributi sono prescritti ai fini previdenziali, il lavoratore può comunque agire in sede civile per il risarcimento del danno o per il recupero delle somme dal datore.
  • Un accordo transattivo o una sentenza che riconosca un inquadramento superiore incide sui diritti retributivi e contributivi, ma non può valere a superare la prescrizione contributiva: gli effetti utili ai fini pensionistici sono subordinati alla non prescrizione dei contributi necessari.
  • In fase di impugnazione è fondamentale documentare atti interruttivi della prescrizione (es. richiesta di accertamento, procedimenti esecutivi, notifiche) o l'esistenza di procedure avviate sotto la vigenza della disciplina precedente per evitare la perdita del diritto per prescrizione.

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