Cassazione Civile, Sentenza n. 30258/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto che il calcolo del trattamento pensionistico fosse effettuato secondo la disciplina più favorevole prevista dalla legge regionale siciliana n. 2/62, invocando l'applicabilità delle disposizioni della legge regionale n. 5/2007 (art. 2) in relazione alla domanda presentata l'8.3.2007. Il tribunale e la Corte d'appello avevano invece rigettato la domanda ritenendo che l'assunzione del ricorrente (concorso del 29.4.1989, decorrenza 1.10.1990) fosse successiva alla legge regionale n. 21/1986 e che la previsione estensiva della legge n. 5/2007 fosse stata abrogata dalla legge regionale n. 15/2007, per cui non potesse trovare applicazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che il diritto al trattamento pensionistico fosse sorto con la presentazione della domanda mentre la disposizione favorevole era ancora vigente. Ha affermato il principio della non retroattività dell'abrogazione delle norme: l'abrogazione opera ex nunc e non può incidere sui diritti già maturati salvo espressa previsione. Ha inoltre chiarito che la formulazione della legge regionale n. 17/2017 che dispone che la disciplina "torna in vigore" non implica retroattività ma operatività ex nunc. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione; nella decisione si sono comprese le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
legge regionale Sicilia n. 2/1962
Disciplina originaria del trattamento pensionistico che il ricorrente invocava come più favorevole; la Corte la riconosce come riferimento sostanziale per il calcolo qualora sia applicabile per effetto di disciplinari regionali successivi.
legge regionale Sicilia n. 21/1986
Prevede l'applicazione della disciplina prevista per il personale statale al personale regionale assunto dopo la sua entrata in vigore; la corte territoriale aveva ritenuto applicabile tale regime al ricorrente, ma la Cassazione ha ritenuto prevalente il diritto sorto al momento della domanda.
legge regionale Sicilia n. 5/2007 (art. 2)
Norma che estendeva il regime pensionistico più favorevole anche al personale assunto in esito a concorsi indicati entro il 29.12.2003; la Cassazione ha ritenuto che, essendo tale norma vigente al momento della domanda, essa ha fatto sorgere un diritto del ricorrente che non può essere eliminato da successive abrogazioni.
legge regionale Sicilia n. 15/2007
Norma che aveva abrogato la previsione estensiva della n. 5/2007; la Corte d'appello aveva fatto perno su tale abrogazione per negare il diritto, ma la Cassazione ha affermato che l'abrogazione non può retroagire rispetto a diritti già maturati.
legge regionale Sicilia n. 17/2017
Ha disposto l'abrogazione della n. 5/2007 ma reca la formula "torna in vigore" richiamando il precedente regime; la Cassazione interpreta tale espressione come indicativa di efficacia ex nunc e non come manifestazione di retroattività.
principio generale di non retroattività delle norme
Principio richiamato dalla Corte secondo cui l'abrogazione di una norma non può incidere sui diritti già sorti mentre la norma era vigente, salvo espressa previsione legislativa nei limiti costituzionali; principio decisivo per la tutela del diritto al trattamento pensionistico maturato con la domanda.
Massime di principio
- Il diritto formatosi in base a una norma vigente al momento della domanda amministrativa resta protetto anche se la norma viene successivamente abrogata: l'abrogazione produce effetti solo per l'avvenire, salvo espressa e legittima previsione di retroattività.
- La presenza di un atto amministrativo tardivo o dell'inerzia dell'amministrazione non impedisce che il diritto sia considerato sorto al momento della domanda, e quindi tutelabile giudizialmente sulla base della normativa allora vigente.
- Espressioni normative come "torna in vigore" devono essere interpretate come segnali di efficacia ex nunc delle nuove disposizioni e non come clausole di retroattività, a meno che il testo legislativo non disponga chiaramente il contrario.
- In contenziosi su diritti previdenziali conviene documentare con precisione la data di presentazione della domanda e invocare la normativa vigente a quella data: ciò può determinare l'applicabilità del regime più favorevole anche se successivamente modificato o abrogato.
- La verifica di eventuali previsioni transitorie o di espressa retroattività è centrale: solo una previsione legislativa chiara e costituzionalmente legittima può incidere su diritti già acquisiti.
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