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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30257/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva riconosciuto al resistente la pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata con decorrenza anteriore alla data in cui il De Vho aveva esercitato la facoltà di chiedere il computo nella gestione separata dei contributi versati precedentemente nell'AGO. In particolare l'INPS deduceva che i contributi AGO potevano essere valutati nella gestione separata solo dal momento in cui l'assicurato aveva presentato la domanda di computo (ai sensi del DM 282/1996), per cui non poteva attribuirsi una decorrenza del trattamento che incorporasse retroattivamente quei contributi prima della domanda; inoltre contestava la decorrenza del supplemento di pensione rispetto ai termini previsti dalla L. n.155/1981 e dal DM 282/1996.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'INPS ritenendo che la decorrenza del trattamento pensionistico liquidato a seguito dell'opzione/di richiesta di computo nella gestione separata debba essere ancorata alla domanda dell'interessato: solo dalla data in cui è stata presentata la domanda di computo i contributi provenienti dall'AGO possono essere considerati nella gestione separata ai fini della misura e della decorrenza della pensione. La Corte ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello in relazione a tale motivo e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovi accertamenti di fatto e per la liquidazione delle spese; il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • Decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, art. 3

    Stabilisce la facoltà per gli iscritti alla gestione separata di chiedere il computo dei periodi assicurativi presso l'AGO; la Corte ha interpretato che tale facoltà si realizza solo mediante presentazione della domanda, e che solo da quella data la contribuzione AGO può essere valutata nella gestione separata.

  • Decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, art. 1, ultimo comma

    Prevede regole sulla liquidazione del supplemento; la Corte richiama che la disciplina del DM vincola i termini per la richiesta del supplemento (es. termini biennali e quinquennali) e che tali termini devono essere rispettati.

  • Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 6

    L'art. 6 disciplina la decorrenza della pensione su istanza dell'interessato (decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda, se indicata). La Corte ha richiamato questo principio per affermare che la decorrenza del trattamento è ancorata alla domanda.

  • Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 7

    Regola termini e condizioni per il supplemento di pensione; l'INPS aveva dedotto violazione di tale norma in relazione alla decorrenza del supplemento, ma la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dopo aver accolto il primo motivo.

  • Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 (istituzione della Gestione separata)

    Individua la Gestione separata e la possibilità di computo di periodi accreditati in altre gestioni ai fini del diritto e della misura della pensione; la Corte ha confermato che l'opzione/computo ex art. 2/26 deve essere esplicitamente esercitata con domanda per produrre effetti sulla decorrenza.

  • Legge n. 243/2004

    Richiamata in relazione alle regole sui requisiti per il diritto alla pensione (criteri previgenti applicabili al ricorrente); la Corte ha distinto tra requisiti per il diritto (maturazione) e decorrenza del trattamento.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. ordinanza n. 21361/2021; Cass. n. 17083/2004; n. 5482/2012)

    Vengono richiamati principi già affermati dalla Corte sulla distinzione tra il momento in cui si perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione e il momento di decorrenza del trattamento, ancorato alla domanda dell'interessato.

Massime di principio

  • Distinguere sempre il momento di maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione dalla decorrenza del trattamento: la decorrenza è ancorata alla domanda e non coincide automaticamente con la data di maturazione dei requisiti.
  • La facoltà di chiedere il computo dei contributi versati in altra gestione (es. AGO) nella Gestione separata produce effetti solo dal momento in cui l'assicurato presenta la domanda di computo; contributi trasferiti per opzione non possono essere fatti valere retroattivamente per anticipare la decorrenza del trattamento rispetto alla data della domanda.
  • Se si intende che periodi contributivi accreditati in gestioni diverse incidano sulla misura e sulla decorrenza della pensione nella gestione prescelta, è fondamentale esercitare tempestivamente e formalmente l'opzione/computo altrimenti si rischia di perdere efficacia retroattiva di tali periodi.
  • Per il riconoscimento di supplementi di pensione occorre rispettare i termini previsti dalla normativa (es. DM 282/1996 e L. 155/1981) che prevedono limiti temporali per la prima richiesta e per richieste successive.
  • In sede contenziosa occorre specificare e documentare la data di presentazione della domanda di computo/opzione, poiché quella data è spesso decisiva per determinare la decorrenza e l'ammontare del trattamento.

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