Cassazione Civile, Sentenza n. 30256/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla decorrenza della pensione di vecchiaia liquidata a carico della gestione separata a seguito del computo nella gestione separata dei contributi versati precedentemente nellAssicurazione Generale Obbligatoria (AGO). L INPS impugnava la decisione che aveva fatto decorrere la pensione dal 04/2007 nonostante la domanda di computo dei contributi AGO fosse stata proposta solo nel maggio 2012, sostenendo che i contributi AGO non potessero essere valutati in gestione separata prima della formale esercitazione della facoltà di computo e che la decorrenza non potesse essere anteriore alla domanda. In secondo ordine contestava la decorrenza del supplemento di pensione rispetto ai termini di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell INPS e ha cassato la sentenza impugnata in relazione alla decorrenza del trattamento pensionistico, ritenendo che la decorrenza della pensione liquidata con computo decorre dalla presentazione della domanda con cui si esercita la facoltà di computo nella gestione separata e non può essere fissata anteriormente. Il secondo motivo relativo al supplemento è stato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte d Appello di Milano in diversa composizione per nuovi accertamenti e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Decreto Ministeriale 2 maggio 1996 n. 282, art. 3
Disciplina la facolta di chiedere il computo dei periodi contributivi AGO nella gestione separata; la Corte ha ritenuto che l esercizio di tale facolta sia subordinato alla presentazione della domanda e che solo da tale data la contribuzione AGO possa concorrere alla liquidazione della pensione nella gestione separata
Legge 23 aprile 1981 n. 155, art. 6
Stabilisce regole sulla decorrenza della pensione di vecchiaia su richiesta dell interessato; la Corte ha richiamato il principio che la decorrenza puo essere ancorata alla domanda e che la decorrenza indicata deve essere contestuale alla presentazione della domanda stessa
Legge 23 aprile 1981 n. 155, art. 7
Norma sulla decorrenza e termini per il supplemento di pensione; il motivo relativo alla violazione di tale disposizione e stato ritenuto secondario e assorbito, quindi non deciso nel merito dalla Corte in questa pronuncia
Legge 8 agosto 1995 n. 335 (riforma Dini), art. 2 co. 26 e art. 1 co. 23
art. 2 co. 26 L. 335/1995; art. 1 co. 23 L. 335/1995
Istituisce la gestione separata e prevede la possibilita di opzione/computo per periodi accreditati in altre gestioni; la Corte ha applicato il regime contributivo della gestione separata ma ha osservato che il computo produce effetti solo dopo l esercizio formale della facolta
Legge n. 243/2004
L. 243/2004 (richiamata in tema di requisiti previgenti)
Richiamata per chiarire i requisiti di accesso (anzianita/eta) applicabili nel caso concreto, ma la Corte ha distinto fra maturazione del diritto (requisiti soggettivi) e decorrenza del trattamento, ancorando quest ultima alla domanda
Massime di principio
- La decorrenza del trattamento pensionistico liquidato per effetto di un computo di contributi trasferiti in altra gestione va ancorata alla domanda con cui l interessato esercita la facolta di computo; non e possibile retrodatare la decorrenza al periodo in cui non era ancora stata esercitata la scelta.
- I contributi versati in una gestione diversa (es. AGO) non possono essere valutati nella gestione separata prima della formale richiesta di computo: solo dalla data di presentazione della domanda tali contributi concorrono alla misura della pensione in gestione separata.
- E necessario distinguere tra la maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione (momento in cui l assicurato ha i requisiti soggettivi) e la decorrenza della prestazione, che puo dipendere da profili procedurali come la presentazione della domanda.
- Se la legge prevede termini particolari per la corresponsione di supplementi o per decorrenze (es. L.155/1981), tali termini devono essere rispettati e le domande presentate anticipatamente non producono automaticamente efficacia retroattiva.
- In caso di conflitto interpretativo tra diverse gestioni previdenziali, la scelta dell interessato di computare contributi in una gestione invece che mantenerli nell altra opera dal momento in cui viene esercitata formalmente: conseguenze economiche retroattive possono essere escluse.
- Proceduralmente, per tutelare i propri diritti a decorrenze piu favorevoli, l interessato deve presentare tempestivamente la domanda di computo/opzione; l amministrazione puo opporsi a decorrenze anteriori alla domanda e ottenere accoglimento in sede di legittimita.
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