Cassazione Penale, Ordinanza n. 30023/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e altro. Il ricorrente censurava esclusivamente il trattamento sanzionatorio, deducendo che la pena sarebbe stata eccessiva perché il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e la recidiva era stato effettuato in termini di mera equivalenza, mentre avrebbe dovuto riconoscersi la prevalenza delle attenuanti. La Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava con la puntuale motivazione dei giudici di merito e con il dato normativo richiamato, risultando quindi privo di effettiva critica alla ratio della decisione.
Norme richiamate
Norma indicata come base della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
Le attenuanti generiche erano invocate dal ricorrente per ottenere un giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva nel bilanciamento delle circostanze.
Richiamato implicitamente dal riferimento al giudizio di bilanciamento tra attenuanti e recidiva; la Corte osserva che il motivo non si confronta con i criteri adottati dai giudici di merito e con il dettato normativo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro il trattamento sanzionatorio è inammissibile quando si limita a prospettare una diversa valutazione del bilanciamento tra circostanze senza confrontarsi con la motivazione specifica della sentenza impugnata e con la disciplina normativa applicata.
- La censura sull'eccessività della pena deve misurarsi puntualmente con i criteri indicati dal giudice di merito per il giudizio di equivalenza o prevalenza tra attenuanti e aggravanti; in difetto, il motivo è meramente assertivo.
- La presenza di recidiva consente un giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche, ma la relativa valutazione di merito non è sindacabile in cassazione se la doglianza non evidenzia un vizio concreto della motivazione o una violazione di legge.
Come è indicizzato
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