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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17599/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro l'ordinanza del GIP del 10/11/2025 applicativa degli arresti domiciliari (poi aggravati in custodia cautelare in carcere) per due ipotesi di favoreggiamento personale. I difensori deducevano: (1) violazione degli artt. 568, comma 4, e 309 c.p.p., perché il Tribunale aveva ritenuto sopravvenuta carenza di interesse per il decorso del termine degli arresti domiciliari, senza considerare che la misura era stata nel frattempo aggravata e prorogata; (2) errata applicazione degli artt. 305, comma 2, e 309 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla possibilità di censurare la proroga dei termini di custodia cautelare, sostenendo che l'accertamento dei presupposti della proroga richiede l'esame dell'ordinanza genetica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il procedimento al Tribunale di Firenze per il riesame nel rispetto delle coordinate interpretative fornite. La Corte ha affermato che: (i) l'interesse ad impugnare non è venuto meno per il decorso del termine degli arresti domiciliari quando, nelle more, la misura è stata aggravata e prorogata; la sostituzione in peius non equivale alla perdita di titolo fondativo e anzi rafforza l'interesse alla decisione sul gravame; (ii) l'aggravamento e la proroga disposti prima o durante il riesame non escludono la rilevanza dell'ordinanza genetica e quindi non precludono l'interesse dell'indagato a veder deciso il riesame; (iii) la proroga ex art. 305 comma 2 c.p.p. può essere censurata tramite il riesame poiché i presupposti della proroga dipendono dall'accertamento delle esigenze cautelari contenute nell'ordinanza originaria; (iv) la successiva revoca della misura non elimina automaticamente l'interesse a proseguire l'impugnazione se il ricorrente ha manifestato nell'atto la volontà di perseguire la riparazione per ingiusta detenzione e ha formalmente conferito procura a tale scopo. Di conseguenza il Tribunale dovrà esaminare il riesame nel merito.

Norme richiamate

  • art. 568 c.p.p.

    Definisce l'interesse all'impugnazione come condizione di ammissibilità: deve essere concreto e attuale; l'impugnazione è ammessa se idonea a rimuovere un pregiudizio concreto derivante dal provvedimento.

  • art. 309 c.p.p.

    Regola il riesame delle misure cautelari; la Corte interpreta che il riesame sull'ordinanza genetica resta pertinente anche quando la misura venga aggravata nelle more.

  • art. 274 c.p.p. comma 1 lett. a

    Consente misure cautelari per rischio di inquinamento probatorio; la decisione sulle esigenze cautelari rilevanti ai fini dell'ordinanza genetica è idonea a influenzare anche provvedimenti successivi di aggravamento.

  • art. 284 c.p.p. comma 2

    Prevede prescrizioni aggiuntive (es. divieto di comunicazione); la legittimità di tali prescrizioni può essere contestata nel riesame dell'ordinanza originaria e incidere sull'aggravamento motivato dalla loro violazione.

  • art. 305 c.p.p. comma 2

    Regola la proroga dei termini di custodia cautelare per indagini complesse; la Corte ritiene che l'accertamento dei presupposti della proroga richieda l'esame dell'ordinanza genetica e pertanto può essere influenzato dal riesame.

  • art. 310 c.p.p.

    Prevede l'appello contro le ordinanze cautelari; la pronuncia non esclude tuttavia l'interesse ad ottenere il riesame dell'ordinanza genetica quando l'aggravamento o la proroga siano intervenuti nelle more.

  • art. 314 c.p.p.

    Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte afferma che per conservare interesse dopo la revoca è necessario aver manifestato esplicitamente la volontà di perseguire la riparazione nell'impugnazione e aver conferito procura specifica.

  • art. 185 c.p.p.

    Prevede effetti dell'annullamento del provvedimento; la Corte sottolinea che l'annullamento dell'ordinanza genetica può travolgere i provvedimenti successivi derivanti da essa.

  • art. 315 comma 3 e art. 645 comma 1 c.p.p.

    Norme che attestano la riserva personale della domanda di riparazione; da ciò la necessità che il ricorrente manifesti personalmente (o con procura speciale) la volontà di perseguire la riparazione.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare originaria viene aggravata nelle more del giudizio di riesame, l'interesse dell'indagato a ottenere la decisione sul riesame non viene meno: l'aggravamento non priva l'ordinanza originaria della rilevanza per il riesame.
  • La sostituzione in peius della misura non equivale alla perdita di titolo fondativo; anzi, l'aggravamento rafforza l'interesse dell'indagato a far esaminare la fondatezza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari contenute nell'ordinanza genetica.
  • La proroga ex art. 305 comma 2 c.p.p. può essere censurata attraverso il riesame dell'ordinanza originaria poiché i presupposti della proroga devono essere valutati anche alla luce delle esigenze indicate nell'ordinanza genetica.
  • La successiva revoca o cessazione della misura non esclude automaticamente l'ammissibilità dell'impugnazione: per conservare l'interesse a fini di riparazione per ingiusta detenzione occorre che il ricorrente abbia espressamente motivato tale scopo nell'impugnazione e, se richiesto, conferito procura speciale.
  • Il giudice del riesame deve valutare le condizioni di ammissibilità e il merito della misura originaria anche quando esistano provvedimenti 'derivati' (aggravamenti, proroghe) strettamente dipendenti dall'ordinanza genetica.
  • Per chi intende ottenere una pronuncia utile alla successiva domanda di riparazione è prudente formulare espressamente e tempestivamente tale finalità nel ricorso impugnatorio e allegare la procura speciale quando richiesta dalle norme.

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