Cassazione Penale, Sentenza n. 8304/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il ricorso ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 e dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancata produzione della certificazione consolare prevista dall'art. 79, con contestuale richiamo all'autocertificazione ex art. 94 e produzione tardiva di documenti (seconda richiesta all'Ambasciata inviata all'indirizzo corretto) depositata in sede di opposizione
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale abbia erroneamente escluso la documentazione prodotta in opposizione e abbia applicato in modo troppo rigido il concetto di "impossibilità" a produrre la certificazione consolare. La Corte ha richiamato precedenti che affermano l'assenza di termini preclusivi nel procedimento per il patrocinio a spese dello Stato e la natura ordinatoria di eventuali termini fissati dal giudice, e ha chiarito che la domanda consolare non evasa o i tempi inconciliabili con l'urgenza della difesa rientrano nell'ipotesi di impossibilità. Conseguentemente, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, che dovrà decidere in conformità ai principi richiamati
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 79
La Corte interpreta la previsione sulla certificazione consolare in senso flessibile: la 'impossibilità' di produrre la certificazione comprende le ipotesi in cui la richiesta consolare sia stata presentata ma non abbia avuto risposta entro tempi compatibili con l'urgenza della difesa
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 94
L'autocertificazione prevista dall'art. 94, comma 2, può integrare l'istanza dell'imputato straniero non UE quando la certificazione consolare non sia ottenibile nei tempi necessari
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99
Norma procedurale richiamata nel rigetto iniziale; la pronuncia di merito della Cassazione evidenzia che l'articolazione del procedimento non può tradursi in preclusioni formali che impediscano la valutazione della documentazione anche se depositata in sede di opposizione
Corte di Cassazione, Sez. 4, n. 6529 del 09/01/2018 (Berisa), Rv. 272180
«In tema di patrocinio a spese dello Stato il procedimento di ammissione al beneficio è connotato dall'assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell'interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto»
Questo precedente è stato richiamato per affermare che le produzioni documentali tardive, anche in opposizione, devono essere ammesse e valutate
Corte di Cassazione, Sez. 4, n. 20663 del 17/05/2022 (Sannino), Rv. 283215
«In tema di patrocinio a spese dello Stato, ha natura ordinatoria il termine eventualmente indicato dal giudice entro cui l'interessato deve provvedere al deposito della documentazione a sostegno dell'istanza, in quanto il procedimento di ammissione ha natura flessibile e preordinata ad assicurare l'obbligo costituzionale di difesa per i non abbienti»
I termini fissati dal giudice sono ordinatori e non preclusivi; la procedura è flessibile per garantire la difesa
Corte di Cassazione, Sez. 4, n. 17667 del 14/02/2019 (Ciracì), Rv. 276086
«In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di opposizione al provvedimento che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al beneficio rientra nei poteri - doveri del giudice acquisire gli atti e i documenti del fascicolo del procedimento che ha dato luogo al provvedimento impugnato, in conformità con i poteri integrativi riconosciuti dalla legge.»
Il giudice d'opposizione deve utilizzare i poteri integrativi e acquisire documenti rilevanti dal fascicolo amministrativo o procedimentale per valutare l'ammissione
Corte di Cassazione, Sez. 4, n. 4166 del 19/10/2021 (dep. 2022), Diawo Mamadu, Rv. 282607
«In tema di patrocinio a spese dello Stato, il presupposto della "impossibilità" a produrre la certificazione consolare... deve intendersi riferito ad ogni evenienza che ne impedisca l'allegazione a corredo dell'istanza, perché la domanda di rilascio, presentata prima della richiesta di ammissione al patrocinio, non abbia avuto risposta dell'autorità consolare ovvero il tempo necessario per ottenerla risulti comunque incompatibile con l'urgenza di assicurarsi tempestivamente la difesa di fiducia»
Conferma la portata ampia del concetto di impossibilità: rileva la tempestività della richiesta consolare e l'urgenza della difesa come giustificativi dell'assenza del certificato
Massime di principio
- Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non ci sono termini preclusivi rigidi: documenti utili possono essere prodotti anche in sede di opposizione al rigetto
- I termini eventualmente fissati dal giudice sono di natura ordinatoria; la loro inosservanza non determina automaticamente l'inammissibilità dell'istanza se la produzione tardiva è giustificata
- La "impossibilità" a produrre la certificazione consolare va interpretata ampiamente: rientrano nell'impossibilità le ipotesi in cui la richiesta consolare sia stata effettuata ma non sia stata evasa o i tempi per ottenerla siano incompatibili con l'urgenza della difesa
- L'autocertificazione ex art. 94 può integrare l'istanza quando la certificazione consolare non sia reperibile nei tempi necessari; il giudice deve valutare con flessibilità le prove fornite
- Il giudice dell'opposizione ha il dovere di utilizzare i poteri integrativi per acquisire documenti e atti rilevanti dal fascicolo amministrativo/procedimentale utile a valutare l'ammissione al beneficio
- Se il rigetto si fonda su valutazioni troppo formali o su eccessiva rigidità, la decisione è annullabile e il giudice deve riesaminare il fascicolo alla luce dei principi di tutela della difesa per i non abbienti
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