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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07819/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con cui, in parziale riforma della decisione di primo grado, era stata applicata la pena di mesi 8 di reclusione per detenzione illecita di cocaina a fini di cessione a terzi e per la cessione in vendita di ulteriori 5 o 6 bustine della stessa sostanza, in continuazione. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione lamentando: 1) il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; 2) l'erronea qualificazione del fatto; 3) l'incongruità della pena irrogata. La Corte ha tuttavia rilevato che, contro le sentenze di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici motivi tassativi, e che le doglianze dedotte non rientravano tra quelli consentiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure svolte non fossero proponibili nel giudizio di legittimità avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., perché non riguardavano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto nei limiti consentiti, né l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta è il provvedimento impugnato; il ricorso avverso tale pronuncia è soggetto a limiti speciali.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso avverso sentenza di patteggiamento deve essere trattato secondo il rito camerale previsto per tale ipotesi.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    Il ricorrente invocava il mancato proscioglimento, ma tale doglianza non è deducibile nei limiti del ricorso contro la sentenza di patteggiamento se non nei casi consentiti dalla disciplina speciale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove non ricorra assenza di colpa, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta, i motivi di ricorso sono tassativi e non è consentito riproporre censure generiche sul merito della decisione o sulla congruità della pena se non nei casi espressamente previsti.
  • L'omesso proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere dedotto in modo libero contro la sentenza di patteggiamento, quando la censura non si riconduca a uno dei motivi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • L'illegalità della pena e l'erronea qualificazione giuridica del fatto sono tra i pochi profili sindacabili in cassazione contro il patteggiamento, ma solo se effettivamente dedotti nei limiti consentiti dalla disciplina speciale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

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