Cassazione Civile, Ordinanza n. 15383/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2009: uno emesso nei confronti di una società di persone, con rideterminazione del reddito in base agli studi di settore, e due emessi nei confronti dei soci per il maggior reddito IRPEF conseguente. I destinatari avevano impugnato separatamente gli atti e la CTP aveva accolto i ricorsi; in appello, la CTR aveva dichiarato inammissibili per tardività i gravami dell’Amministrazione finanziaria. In cassazione l’Agenzia delle entrate deduceva: 1) violazione dell’art. 11 del d.l. n. 50/2017, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto tardivo l’appello senza considerare la sospensione generale dei termini prevista dalla norma; 2) violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., per mancata rilevazione del difetto di litisconsorzio necessario processuale tra società e soci, in particolare per la mancata partecipazione al giudizio del socio Claudio Sammataro, destinatario di autonomo avviso IRPEF connesso all’accertamento societario.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva, ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha accolto, ritenendo sussistente la violazione del litisconsorzio necessario processuale nei confronti del socio pretermesso. Ha affermato che, nelle controversie aventi ad oggetto la rettifica del reddito di società di persone e dei redditi dei soci, l’unitarietà dell’accertamento impone la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari; la mancata integrazione del contraddittorio determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. Poiché non risultava che il giudizio del socio Claudio Sammataro fosse pendente innanzi alla Corte né che le modalità di trattazione consentissero di escludere il vizio, la Corte ha dichiarato la nullità delle sentenze e dei procedimenti di primo e secondo grado e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, in diversa composizione, per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio. Il primo motivo è rimasto assorbito. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è stato il parametro processuale del primo motivo di ricorso, relativo alla dedotta erronea declaratoria di tardività dell’appello.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è stato il parametro processuale del secondo motivo di ricorso, concernente la nullità per difetto di litisconsorzio necessario.
art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. nella l. 21 giugno 2017, n. 96
la ricorrente sosteneva che la sospensione generale dei termini prevista dalla norma rendesse tempestivi gli appelli; il motivo è stato però assorbito.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari; la sua violazione determina nullità assoluta del giudizio.
richiamato in relazione all’omessa rilevazione del difetto di litisconsorzio necessario processuale.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi a oggetto la rettifica del reddito di una società di persone e dei redditi dei soci, l’unitarietà dell’accertamento comporta, in linea di principio, un litisconsorzio necessario tra società e soci.
- Se il giudizio è stato introdotto senza la partecipazione di uno dei litisconsorti necessari, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio; in mancanza, il processo è affetto da nullità assoluta rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
- La necessità di rinvio al primo giudice può essere esclusa solo quando tutti i giudizi dei litisconsorti siano stati introdotti e decisi in unico contesto processuale; in tal caso, la riunione dei giudizi può essere disposta anche in sede di legittimità.
- Quando una nullità processuale assorbe le ulteriori censure, il ricorso viene accolto sulla questione pregiudiziale e le altre doglianze restano prive di esame.
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