Cassazione Penale, Sentenza n. 14682/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della convalida del fermo di indiziato di delitto per omicidio nei confronti di Massimo Lodeserto. Il ricorrente denunciava violazione di legge (artt. 384, 389, 391 co. 4 c.p.p.) e vizio di motivazione: il GIP avrebbe desunto l'attualità e concretezza del pericolo di fuga da affermazioni generiche, dal titolo del reato e dall'entità della pena edittale, senza considerare elementi contrari presenti negli atti (l'osservanza della detenzione domiciliare per mesi successivi al fatto, l'assenza di contatti attuali con la criminalità organizzata e lo status di collaboratore di giustizia che aveva portato all'ammissione a misure alternative).
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida del fermo per omessa e insufficiente motivazione sul punto del pericolo di fuga. Ha ritenuto che il GIP non abbia valutato né confutato specifiche circostanze desumibili dagli atti che indicavano l'assenza di un pericolo di fuga concreto e attuale (rispetto delle prescrizioni della detenzione domiciliare, cessazione accertata dei legami con la criminalità organizzata e status di collaboratore). La Corte ha richiamato la distinzione tra la valutazione ex ante del pericolo di fuga richiesta per il fermo (art. 384 c.p.p.) e la più stringente valutazione richiesta per le misure cautelari, precisando che non sono sufficienti considerazioni generiche basate sul titolo di reato o sull'ampiezza della pena.
Norme richiamate
Disciplina il fermo; richiede specifici elementi che rendano fondato il pericolo di fuga, valutazione ex ante sulla base degli elementi disponibili alla polizia giudiziaria/PM al momento del fermo.
Norma relativa alla convalida dell'arresto/fermo in sede di udienza, richiamata nel procedimento di impugnazione della convalida.
art. 391, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede il ricorso per cassazione contro la convalida del fermo; limita gli argomenti impugnabili all'illegittimità del fermo e al rispetto dei termini.
Richiamata in relazione alla fungibilità della detenzione subita senza titolo e all'interesse dell'indagato a impugnare la convalida anche se sia stata disposta successivamente una misura cautelare.
art. 274 cod. proc. pen., lett. b)
Norma sulle misure cautelari personali; la Corte distingue il maggior grado di probabilità richiesto per il 'concreto e attuale' pericolo di fuga nella valutazione delle misure cautelari rispetto al fermo.
art. 111, comma 7, Cost.
Riferimento ai principi costituzionali sulla materia dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e alla garanzia del giusto processo, richiamati a supporto dell'interesse a impugnare.
Massime di principio
- Il fermo richiede una valutazione ex ante del pericolo di fuga basata su elementi specifici e personalizzati: non è sufficiente il titolo del reato o l'entità della pena.
- Il giudice che convalida il fermo deve valutare e motivare anche gli elementi contrari al pericolo di fuga presenti negli atti (es. osservanza di misure alternative, assenza di contatti recenti con organizzazioni criminali, status di collaboratore).
- La convalida del fermo è un provvedimento autonomo rispetto all'eventuale successiva misura cautelare: l'indagato ha interesse concreto a impugnare la convalida anche quando segua una custodia cautelare.
- Motivazioni generiche o basate su affermazioni non personalizzate sono insufficienti: la decisione deve mostrare un ragionamento logico e consequenziale che colleghi le emergenze probatorie al rischio di fuga.
- Se la motivazione è carente in ordine al pericolo di fuga, la Corte può annullare senza rinvio la convalida del fermo.
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