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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30479/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una decisione di merito che lo aveva ritenuto responsabile di due capi di imputazione: al capo 1 per estorsione, contestando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, chiedendo la derubricazione del fatto in tentativo e sostenendo quindi l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p.; al capo 2 per un fatto che egli riteneva dovesse essere qualificato come truffa, chiedendo la relativa derubricazione. Con un ulteriore motivo lamentava la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, e con il quarto motivo censurava la quantificazione della pena. La Corte rileva che i primi tre motivi non contengono una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, risultano in parte meramente riproduttivi di censure già disattese e, in parte, mirano a una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità; il quarto motivo è generico perché non individua specifiche doglianze sulla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo e il terzo motivo privi di specificità, perché non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e riproponevano questioni già decise dal giudice di merito; ha reputato il secondo motivo inammissibile perché sollecitava una diversa lettura delle prove e non individuava travisamenti specifici; ha infine considerato il quarto motivo del tutto generico sulla pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 649 c.p.

    Richiamato dal ricorrente quale possibile causa di non punibilità in relazione alla pretesa derubricazione del fatto in tentativo; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché reputa il motivo inammissibile per difetto di specificità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure meramente reiterative o generiche sono inammissibili.
  • È inammissibile il motivo che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, solleciti una nuova valutazione del materiale probatorio, salvo la deduzione di uno specifico travisamento delle risultanze processuali.
  • La richiesta di derubricazione del fatto in un titolo di reato meno grave deve essere sorretta da una critica puntuale alle ragioni poste a base della qualificazione giuridica operata dai giudici di merito.
  • La censura sulla determinazione della pena deve individuare in modo concreto gli errori o i profili di illegittimità del trattamento sanzionatorio, non essendo sufficiente un richiamo apodittico alla sua eccessività.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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