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Parere

Parere n. 612/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario con istanza sospensiva proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n.K10/454805 del 6 marzo 2018 di diniego di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato con provvedimento n. K10/454805 del 6 marzo 2018

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, deducendo violazione di legge, errata valutazione dei presupposti reddituali, violazione della circolare ministeriale del 5 gennaio 2007 e difetto di motivazione. Il diniego era fondato sull’insufficienza dei redditi dichiarati per gli anni 2013 e 2014, pari rispettivamente a euro 7.826,16 ed euro 4.657,94. Il ricorrente ha rappresentato la lunga permanenza in Italia, l’attività lavorativa svolta fino al 2015, il successivo pensionamento e la percezione, dal 2015, di una pensione pari a euro 638,33 mensili per tredici mensilità, oltre a redditi superiori alla soglia negli anni 2016 e 2017. La questione centrale riguarda la rilevanza di fatti reddituali sopravvenuti e l’attualizzazione del requisito economico sino al momento del conferimento della cittadinanza.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo, in via generale, l’utilizzo da parte del Ministero del parametro reddituale desunto dalla disciplina sull’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria: euro 8.263,31 per il titolare di pensione di vecchiaia, incrementabile in presenza di coniuge o figli a carico. Tale parametro costituisce un indice presuntivo di autosufficienza economica e un requisito minimo da mantenere sino al definitivo conferimento della cittadinanza; anche un’insufficienza transitoria può, in astratto, giustificare il diniego. Nel caso concreto, tuttavia, la documentazione INPS ha dimostrato che dal 2015 il ricorrente percepiva euro 638,33 per tredici mensilità, pari a euro 8.298,29 annui, importo superiore alla soglia di euro 8.263,31. La Sezione ha quindi valorizzato favorevolmente il fatto sopravvenuto e ha ritenuto sufficiente l’attualizzazione del requisito reddituale, richiamando il proprio precedente parere n. 1026/2023. Il ricorso è stato pertanto accolto.

Osservazioni

Requisito reddituale per la concessione della cittadinanza

Il parametro reddituale individuato dall’Amministrazione sulla base della disciplina in materia di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria costituisce un indice presuntivo di autosufficienza economica e un requisito minimo indefettibile da mantenere sino al definitivo conferimento della cittadinanza.

Attualizzazione del requisito reddituale

In assenza di una soglia legislativa rigida e in presenza di un parametro-guida amministrativo, la valutazione del requisito reddituale può essere attualizzata con maggiore flessibilità, valorizzando favorevolmente fatti nuovi sopravvenuti che dimostrino il raggiungimento della soglia economica richiesta.

Valutazione della pensione percepita dal ricorrente

La pensione di euro 638,33 mensili, moltiplicata per tredici mensilità, determina un reddito annuo di euro 8.298,29, superiore alla soglia di euro 8.263,31; tale dato è stato ritenuto sufficiente a dimostrare la capacità reddituale del ricorrente e a giustificare l’accoglimento del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Disciplina la concessione della cittadinanza italiana richiesta dal ricorrente; il requisito reddituale, pur non essendo fissato direttamente dalla legge mediante una soglia minima, può essere individuato dall’Amministrazione attraverso parametri presuntivi di autosufficienza economica.

  • art. 3, decreto-legge n. 382 del 1989

    È richiamato quale base del parametro reddituale utilizzato dal Ministero, individuato in euro 8.263,31 per i titolari di pensione di vecchiaia, con incrementi in presenza di familiari a carico.

  • Circolare del Ministero dell’interno prot. DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007

    Individua il parametro presuntivo di reddito utilizzato per valutare l’autosufficienza economica del richiedente la cittadinanza.

  • art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241

    È invocato dal ricorrente con riferimento all’obbligo di motivazione del provvedimento di diniego; il parere accoglie il ricorso sulla base della rivalutazione del requisito reddituale sopravvenuto.

  • art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241

    La comunicazione dei motivi ostativi era stata restituita per irreperibilità del destinatario; il parere dà atto del rispetto del contraddittorio nella fase consultiva mediante trasmissione della relazione al ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quali ulteriori fondamenti della tutela dei dati personali e dell’oscuramento disposto nel parere.

Massime di principio

  • Quando la legge non stabilisce una soglia reddituale rigida per la concessione della cittadinanza e l’Amministrazione adotta un parametro presuntivo a garanzia dell’autosufficienza economica, tale parametro può essere utilizzato come requisito minimo di valutazione, purché applicato in modo trasparente e imparziale.
  • Il requisito reddituale per la concessione della cittadinanza deve essere valutato anche in chiave attuale, poiché fatti economici sopravvenuti favorevoli al richiedente possono dimostrare il raggiungimento della soglia richiesta e rendere non decisivi redditi insufficienti riferiti ad annualità precedenti.
  • L’insufficienza reddituale relativa a una determinata annualità può giustificare il diniego solo nell’ambito di una valutazione complessiva e attualizzata della capacità economica del richiedente; la successiva acquisizione di un reddito stabile e superiore al parametro amministrativo deve essere considerata favorevolmente.
  • La pensione annua del richiedente, calcolata moltiplicando l’importo mensile per il numero delle mensilità previste, può costituire elemento sufficiente per dimostrare l’autosufficienza economica quando supera il parametro reddituale presuntivo adottato dall’Amministrazione.

Diniego di cittadinanza italiana e valutazione del requisito reddituale

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino pachistano contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il diniego era motivato dall’insufficienza dei redditi dichiarati per gli anni 2013 e 2014.

Premesse e svolgimento del procedimento

Il ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza il 5 settembre 2014. Il Ministero aveva rilevato redditi pari a euro 7.826,16 per il 2013 e a euro 4.657,94 per il 2014, ritenendoli inferiori ai parametri utilizzati per verificare l’autosufficienza economica.

Nel ricorso straordinario il richiedente ha dedotto violazione dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, violazione della circolare ministeriale del 5 gennaio 2007 e difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Ha inoltre evidenziato la lunga permanenza in Italia, l’attività lavorativa svolta fino al 2015, il pensionamento e la percezione di una pensione superiore alla soglia reddituale di riferimento.

Il Ministero ha difeso il provvedimento, sottolineando l’assenza di redditi documentati sufficienti per il biennio considerato. Ha inoltre riferito che la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 era stata restituita per irreperibilità del destinatario.

Contraddittorio

La Sezione ha preliminarmente ritenuto rispettato il contraddittorio nel procedimento consultivo. La relazione ministeriale è stata trasmessa al ricorrente presso il suo avvocato con nota del 9 luglio 2025, senza che siano state presentate osservazioni.

Parametro reddituale adottato dal Ministero

La Sezione ha riconosciuto che il legislatore non ha fissato una soglia minima di reddito direttamente applicabile per la concessione della cittadinanza. Il Ministero ha pertanto individuato un parametro presuntivo fondato sulla disciplina relativa all’esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per i titolari di pensione di vecchiaia.

Il riferimento è all’art. 3 del decreto-legge n. 382 del 1989 e alla circolare del Ministero dell’interno prot. DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007. Il parametro considerato è pari a euro 8.263,31 di reddito imponibile, elevabile a euro 11.362,05 in presenza del coniuge a carico e incrementabile di euro 516 per ogni figlio a carico.

Secondo la Sezione, tale parametro costituisce un indice presuntivo congruo di autosufficienza economica e di capacità di partecipare alla spesa pubblica necessaria per i servizi essenziali. Esso rappresenta un requisito minimo che il richiedente deve mantenere sino al definitivo conferimento della cittadinanza. Anche un’insufficienza reddituale transitoria può quindi, in astratto, fondare il diniego.

Attualizzazione del requisito economico

La Sezione ha tuttavia precisato che, in mancanza di una soglia rigida stabilita dalla legge e trattandosi di un parametro-guida adottato dall’Amministrazione, la valutazione può essere attualizzata con maggiore flessibilità.

Devono quindi essere considerati anche fatti nuovi favorevoli al richiedente, quando dimostrino che, al momento della decisione, la sua situazione economica soddisfa il livello presuntivo di autosufficienza richiesto. La Sezione ha richiamato, in proposito, il proprio parere n. 1026/2023 del 13 luglio 2023.

Applicazione al caso concreto

Dalla documentazione pensionistica dell’INPS è risultato che il ricorrente percepiva dal 2015 una pensione mensile di euro 638,33. Moltiplicando tale importo per tredici mensilità si ottiene un reddito annuo di euro 8.298,29, superiore alla soglia di euro 8.263,31.

La Sezione ha ritenuto che tale reddito pensionistico, stabile e documentato, fosse sufficiente a dimostrare la capacità reddituale del ricorrente, nonostante l’insufficienza dei redditi riferiti agli anni 2013 e 2014. La situazione economica sopravvenuta doveva dunque essere valorizzata favorevolmente mediante l’attualizzazione del requisito.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario. Il diniego di cittadinanza deve quindi essere annullato secondo la deliberazione conseguente al parere.

Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196/2003 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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