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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06387/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitrice)

La controversia

Nel corso di un’esecuzione forzata immobiliare promossa da una società creditrice nei confronti di due debitori, uno dei coobbligati propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Il Tribunale dichiarò l’opposizione inammissibile e condannò in solido alle spese sia l’opponente sia l’altra debitrice esecutata, evocata in giudizio come litisconsorte necessaria. Quest’ultima ricorse per cassazione limitatamente al capo sulle spese, deducendo: (1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché il Tribunale l’aveva condannata alle spese senza una sua effettiva soccombenza, facendola derivare dalla mera qualità di litisconsorte necessaria; (2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la condanna alle spese sarebbe stata pronunciata oltre le richieste della creditrice procedente, che aveva chiesto la condanna della ricorrente solo in caso di sua resistenza. La ricorrente sosteneva inoltre di non aver preso posizione sul merito dell’opposizione, ma di essersi limitata a rimettersi al Tribunale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea in diritto la condanna alle spese pronunciata dal Tribunale, perché la mera qualità di litisconsorte necessaria non basta a giustificare la rifusione delle spese in assenza di effettiva soccombenza. Ha inoltre escluso che la ricorrente avesse realmente resistito all’opposizione proposta dall’altro esecutato: le sue difese erano improntate a una sostanziale neutralità, con rimessione al Tribunale, e i riferimenti contenuti nelle conclusioni apparivano come refusi o comunque non idonei a configurare una domanda/resa di posizione sul merito. La sentenza è stata quindi cassata solo in relazione al capo sulle spese di lite riguardanti la ricorrente. Non essendo necessario rinvio, la Corte ha deciso nel merito, compensando integralmente tra ricorrente e controricorrente le spese dell’intero giudizio di merito e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    individua il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, da cui era scaturito il giudizio di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese richiede una effettiva soccombenza della parte; la sola qualità di litisconsorte necessario non la giustifica.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente quale parametro della disciplina delle spese, ma la Corte ha risolto la questione principalmente sul presupposto della soccombenza ex art. 91 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di ultrapetizione è stata assorbita dall’accoglimento del primo motivo; in concreto, la questione si risolveva comunque nella mancanza di soccombenza e di effettiva resistenza.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e per il deposito delle memorie.

  • art. 360 c.p.c.

    indica i vizi denunciati in cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la parte evocata come litisconsorte necessaria non può essere automaticamente condannata alle spese: occorre verificare se vi sia stata una sua effettiva soccombenza rispetto alle domande e alle difese concretamente svolte.
  • La soccombenza, ai fini della regolazione delle spese, non coincide con la mera presenza in giudizio o con il rigetto di un’eccezione preliminare; richiede che la parte abbia effettivamente contrastato il merito della domanda o abbia visto disattese proprie richieste processuali sostanziali.
  • Quando le difese di una parte si limitano a una rimessione al giudice o a una posizione sostanzialmente neutra rispetto all’esito del giudizio, non è configurabile una resistenza idonea a fondare la condanna alle spese.
  • Se il giudice di merito liquida le spese sulla base di un presupposto giuridico errato, la cassazione può intervenire senza rinvio e regolare direttamente le spese del giudizio di legittimità e di merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • Nel giudizio di cassazione, un motivo relativo alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato può restare assorbito se la decisione viene comunque annullata per mancanza del presupposto sostanziale della condanna alle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
IstitutiOnere della prova

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