Cassazione Penale, Ordinanza n. 24951/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il motivo non fosse proponibile nei termini prospettati perché meramente reiterativo delle doglianze di merito già esaminate e respinte dalla Corte territoriale. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, deducendo un solo motivo di violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La censura, secondo la Corte, si limitava però a riproporre in sede di legittimità argomentazioni già formulate in appello e disattese dal giudice di merito, il quale aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la natura abituale della condotta, consistita nella protratta occupazione di un immobile di proprietà pubblica per oltre quattro anni.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta presenti carattere abituale; nel caso concreto la protratta occupazione dell'immobile pubblico per oltre quattro anni ha escluso i presupposti applicativi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è ammissibile quando si limiti a riprodurre, senza specifiche censure di legittimità, argomenti già dedotti in appello e già puntualmente disattesi dal giudice di merito.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta in presenza di una condotta abituale o protratta nel tempo, poiché tale modalità esecutiva è incompatibile con la struttura della causa di non punibilità.
- Quando il giudice di merito esclude l'art. 131-bis c.p. per la natura abituale del fatto, la mera reiterazione della stessa doglianza in cassazione non consente un sindacato di legittimità sul punto.
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