Cassazione Civile, Ordinanza n. 40178/2021 del 15/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Alcuni ex dipendenti di una società cessata chiedevano il pagamento, da parte del Fondo di garanzia gestito dall'INPS, delle ultime tre mensilità di retribuzione rimaste insolute ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 80/1992. La controversia verteva sul rispetto del termine annuale previsto dalla norma per l'accesso alla garanzia: i lavoratori sostenevano che il termine dovesse computarsi dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, presentato entro un anno dalla cessazione dei rapporti di lavoro, e che comunque la successiva istanza di fallimento e il pignoramento negativo dimostrassero la tempestiva e diligente attivazione in via giudiziale ed esecutiva. La Corte d'appello aveva invece ritenuto tardiva la domanda, assumendo come riferimento il pignoramento negativo dell'aprile 2013 e non il deposito del monitorio del 23 febbraio 2012. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducevano violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.lgs. 80/1992, lamentando che la tutela fosse stata negata nonostante l'iniziativa giudiziaria fosse stata tempestiva e idonea a far valere il credito lavorativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli congiuntamente fondati. Ha affermato che, ai fini dell'art. 2 d.lgs. 80/1992, il termine annuale va riferito alla proposizione dell'atto giudiziario con cui il lavoratore fa valere il proprio credito, e non alla successiva fase esecutiva o all'apertura effettiva della procedura concorsuale. Nel caso concreto, il ricorso monitorio era stato depositato entro l'anno dalla cessazione dei rapporti di lavoro, seguito poi da pignoramento negativo e da istanza di fallimento, poi rigettata per mancata fallibilità della società. Tale sequenza è stata ritenuta sufficiente a integrare l'ordinaria diligenza richiesta per l'accesso alla prestazione del Fondo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
Il Fondo di garanzia interviene per i crediti di lavoro degli ultimi tre mesi del rapporto rientranti nei dodici mesi antecedenti; il termine rilevante si collega all'iniziativa giudiziaria del lavoratore volta a far valere il credito, non necessariamente all'apertura effettiva della procedura concorsuale.
Il Fondo di garanzia è istituito presso l'INPS e da esso gestito.
La mancanza dei requisiti di fallibilità impedisce l'apertura della procedura concorsuale, ma non esclude, di per sé, la rilevanza delle iniziative del lavoratore ai fini dell'accesso al Fondo.
art. 15, ultimo comma l. fall.
La verifica di non fallibilità dell'imprenditore costituisce, unitamente all'insufficienza delle garanzie patrimoniali dopo l'esecuzione forzata, presupposto per l'accesso alle prestazioni del Fondo per TFR e crediti di lavoro.
Richiamato solo per il procedimento camerale e la memoria depositata in sede di legittimità.
Massime di principio
- Ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia per i crediti di lavoro, il termine temporale previsto dalla legge va verificato con riguardo alla tempestiva proposizione dell'azione giudiziaria del lavoratore diretta al riconoscimento del credito, non al momento in cui si perfeziona o si apre la procedura concorsuale.
- L'effettività della tutela impone di non far dipendere il diritto del lavoratore da tempi successivi e non controllabili dell'ufficio giudiziario o dell'apertura della procedura, quando il lavoratore abbia agito con ordinaria diligenza.
- La tempestiva attivazione del procedimento monitorio, seguita da esecuzione negativa e, se del caso, da istanza di fallimento poi rigettata per non fallibilità del datore, è idonea a dimostrare l'adempimento dell'onere di agire in executivis richiesto per l'accesso alla prestazione del Fondo.
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