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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17696/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

RFI impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in suo favore su polizza fideiussoria rilasciata da Groupama a garanzia dell'appalto affidato a Ing. Carlo Parasporo S.r.l. Il primo motivo denunciava erronea applicazione dell'art. 113 d.lgs. 163/2006 e confusione tra contratto autonomo di garanzia (polizza a prima richiesta) e fideiussione, con conseguente imposizione all'appaltante dell'onere di provare il danno effettivamente subito; il secondo motivo censurava la ritenuta genericità dell'allegazione del danno e la mancata applicazione del principio di non contestazione ex art.115 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la Corte d'appello avesse confuso la natura giuridica della polizza (contratto autonomo di garanzia) con la cauzione/fideiussione soggetta a regime di garanzia reale generica. Perciò ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame. Il secondo motivo è stato assorbito. Sono compensate o poste le spese come da dispositivo (la cassazione con rinvio anche per le spese).

Norme richiamate

  • art. 113 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163

    Disciplina la cauzione definitiva negli appalti pubblici; prevede la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'appaltante: elementi che, se richiamati dalla polizza, qualificano la garanzia come autonoma/a prima richiesta

  • art. 1957 cod. civ. (secondo comma)

    La polizza dichiarando la rinuncia al secondo comma dell'art.1957 c.c. rinuncia all'eccezione relativa alla preventiva escussione dei beni del debitore principale, elemento tipico della garanzia a prima richiesta

  • d.m. 12 marzo 2004 (Schema Tipo 1.2)

    Schema tipico della cauzione definitiva negli appalti: se la polizza si qualifica conforme a tale schema ciò rafforza la qualificazione come garanzia autonoma a prima richiesta

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, n.3)

    Fondamento del ricorso per cassazione impugnando la decisione per violazione di norme di diritto e/o per vizio di motivazione

  • art. 115 c.p.c.

    Principio della non contestazione/valore probatorio delle dichiarazioni e documenti; nel caso la Corte d'appello ha ritenuto applicabile tale principio in modo errato ritenendo generica l'allegazione del danno

  • art. 384 c.p.c.

    Norma procedurale che permette alla Cassazione di decidere la causa nel merito solo in casi tassativi; la parte richiedeva decisione in merito ex art. 384, comma 2, se non fosse disposta la cassazione con rinvio

  • d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063 (art.5) e r.d. 23 maggio 1924 n. 827 (art.54) / d.p.r. 29 luglio 1948 n. 1309

    Normativa richiamata dalla giurisprudenza citata dalla Corte territoriale per qualificare alcune cauzioni come garanzie reali generiche; la Cassazione ha ritenuto queste fonti non pertinenti al caso della polizza autonoma a prima richiesta

Massime di principio

  • Se la polizza di garanzia richiede espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione dell'art.1957 c.c., e prevede operatività entro 15 giorni a semplice richiesta, va qualificata come garanzia autonoma (a prima richiesta) e non come fideiussione/cauzione reale generica
  • Per le garanzie autonome a prima richiesta il beneficiario non è obbligato a provare l'inadempimento del debitore principale né l'ammontare del danno: l'obbligo di pagamento del garante scatta dalla richiesta, salvo che il garante provi un abuso o frode nella richiesta (eccezione di dolo/abuso)
  • Se invece la cauzione ha natura di garanzia reale generica o è assimilabile a fideiussione, il beneficiario che incamera la somma deve dimostrare il pregiudizio effettivamente subito e non può trattenere importi eccedenti il danno
  • In giudizio il primo passo è qualificare correttamente la natura della garanzia sulla base del testo della polizza e dei richiami normativi; una errata qualificazione determina errore di diritto che porta alla cassazione con rinvio
  • Se il garante invoca l'abuso o il dolo nella richiesta di escussione, grava su di lui fornire elementi idonei a comprovare tale eccezione, ma la mera allegazione generica del beneficiario non basta a neutralizzare la natura autonoma della garanzia

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