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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19069/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo a un atto notarile di compravendita immobiliare del 28 luglio 2008: l'Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato del bene da euro 260.000 a euro 738.360. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente l'appello del contribuente, rideterminando il valore in comune commercio dell'immobile in euro 500.000. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi avverso tale decisione. Successivamente, con memoria, ha dichiarato di rinunciare al ricorso perché le coeredi di una coobbligata solidale avevano pagato quanto dovuto all'Agenzia e l'Ufficio aveva poi disposto lo sgravio a suo favore. L'Agenzia ha accettato la rinuncia e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dall'Agenzia delle Entrate, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. Quanto al contributo unificato, ha escluso la debenza dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio secondo cui tale meccanismo non si applica quando l'impugnazione diviene inammissibile/sopravvenutamente definita per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è escluso quando il giudizio si chiude per sopravvenuta inammissibilità o per definizione della lite che determina la cessazione della materia del contendere, poiché la norma è finalizzata a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In caso di rinuncia al ricorso per cassazione accettata dalla controparte, e ove la lite risulti definita per intervenuto pagamento del debito e sgravio dell'atto impugnato, il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
  • La compensazione integrale delle spese è compatibile con la definizione consensuale o sopravvenuta della lite, quando non vi sia una soccombenza attuale da regolare.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni non è dovuto se il processo si estingue per cessazione della materia del contendere o per sopravvenuta definizione della controversia, poiché la misura ha funzione deflattiva contro impugnazioni pretestuose.
  • Quando il debito tributario è estinto da coobbligati solidali e l'Amministrazione procede allo sgravio nei confronti dell'impugnante, viene meno l'interesse alla decisione sul ricorso principale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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