Cassazione Penale, Sentenza n. 21477/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 16/11/2020 che, in parziale riforma del GUP, aveva assolto l'imputato per il tentato falso relativo alla pratica di Abderrazaq Dahbi (perché il fatto non sussiste) e aveva confermato la condanna per il medesimo reato relative alle pratiche di Moussaid Hamid e Kumar Harjeet, rideterminando la pena e sostituendola con libertà controllata. Il ricorso in Cassazione deduceva: (i) inutilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni resi dalla polizia giudiziaria da parte dei due cittadini stranieri (Harjeet e Hamid) perché non interrotti e non dati gli avvisi ex art. 63 c.p.p. al momento dell'emersione di indizi a loro carico; (ii) che già prima delle escussioni sussistevano indizi di reità (notifica INPS) tali da farli trattare come indagati; (iii) travisamento della prova e illogicità nella valutazione della buona fede e dell'elemento soggettivo dell'imputato (omessa considerazione di fatture e riscontri documentali favorevoli alla difesa); (iv) contraddittorietà nella valutazione della credibilità dei testi; (v) mancata motivazione sulla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazione: i primi tre motivi sono infondati perché, secondo le Sezioni Unite, l'inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p. opera soltanto quando, prima dell'escussione, sussistono indizi non equivoci di reità conosciuti dall'autorità procedente; la nota INPS non è stata ritenuta idonea a integrare tali indizi non equivoci. Anche nell'ipotesi più favorevole alla difesa, restano utilizzabili le dichiarazioni rese "precedentemente" all'emersione degli indizi e tali dichiarazioni, unitamente ad altri elementi di prova, sono sufficienti a sostenere la responsabilità dell'imputato. Il riesame della credibilità dei testi da parte del giudice d'appello è stato ritenuto congruo e privo di travisamento della prova; l'esclusione delle attenuanti generiche è motivata (mancanza di elementi positivi che giustifichino il beneficio) e coerente con l'adeguatezza della pena. Conseguenza processuale: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
La Corte applica il principio secondo cui le dichiarazioni rese senza garanzie sono inutilizzabili quando, prima dell'escussione, esistono indizi non equivoci di reità già conosciuti dall'autorità procedente; sono tuttavia utilizzabili le dichiarazioni rese precedentemente all'emersione di tali indizi nei confronti di terzi (utilizzabilità "contra alios").
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite formale alla materia d'impugnazione in Cassazione (vincoli circa i motivi ammissibili e i limiti dell'esame di merito).
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (casi menzionati: Fruci, Mills)
Si richiamano le sentenze delle Sezioni Unite (Fruci e Mills) per il principio che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni richiede indizi non equivoci già acquisiti prima dell'escussione e conosciuti dall'autorità; spetta al giudice di merito verificare concretamente se tale condizione sussiste e motivarne l'esito.
Massime di principio
- Per dichiarare inutilizzabili sommarie informazioni ex art.63 c.p.p. è necessario dimostrare che, prima dell'escussione, esistevano indizi non equivoci di reità conosciuti dall'autorità procedente; mere anomalie o segnalazioni generiche (es. note INPS su indicatori statistici) spesso non sono sufficienti.
- Le dichiarazioni rese "precedentemente" all'emersione degli indizi restano utilizzabili nei confronti di terzi (utilizzabilità "contra alios"); quindi la perdita di utilizzabilità riguarda principalmente le dichiarazioni autoindizianti rese dopo che l'autorità aveva concreto elemento di sospetto.
- La valutazione della credibilità dei testimoni svolta dal giudice di merito gode di ampia discrezionalità e la Cassazione interviene solo in presenza di travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione e può essere corretta solo se il giudice ha ignorato elementi positivi di meritevolezza: l'assenza di elementi positivi legittima il diniego.
- In situazioni simili è cruciale documentare temporalmente quando sono emersi sospetti o indizi rilevanti (per accertare se le dichiarazioni sono antecedenti o successive all'emersione) e raccogliere riscontri documentali che possano integrare o smentire la versione dei testi.
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