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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21477/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 16/11/2020 che, in parziale riforma del GUP, aveva assolto l'imputato per il tentato falso relativo alla pratica di Abderrazaq Dahbi (perché il fatto non sussiste) e aveva confermato la condanna per il medesimo reato relative alle pratiche di Moussaid Hamid e Kumar Harjeet, rideterminando la pena e sostituendola con libertà controllata. Il ricorso in Cassazione deduceva: (i) inutilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni resi dalla polizia giudiziaria da parte dei due cittadini stranieri (Harjeet e Hamid) perché non interrotti e non dati gli avvisi ex art. 63 c.p.p. al momento dell'emersione di indizi a loro carico; (ii) che già prima delle escussioni sussistevano indizi di reità (notifica INPS) tali da farli trattare come indagati; (iii) travisamento della prova e illogicità nella valutazione della buona fede e dell'elemento soggettivo dell'imputato (omessa considerazione di fatture e riscontri documentali favorevoli alla difesa); (iv) contraddittorietà nella valutazione della credibilità dei testi; (v) mancata motivazione sulla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazione: i primi tre motivi sono infondati perché, secondo le Sezioni Unite, l'inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p. opera soltanto quando, prima dell'escussione, sussistono indizi non equivoci di reità conosciuti dall'autorità procedente; la nota INPS non è stata ritenuta idonea a integrare tali indizi non equivoci. Anche nell'ipotesi più favorevole alla difesa, restano utilizzabili le dichiarazioni rese "precedentemente" all'emersione degli indizi e tali dichiarazioni, unitamente ad altri elementi di prova, sono sufficienti a sostenere la responsabilità dell'imputato. Il riesame della credibilità dei testi da parte del giudice d'appello è stato ritenuto congruo e privo di travisamento della prova; l'esclusione delle attenuanti generiche è motivata (mancanza di elementi positivi che giustifichino il beneficio) e coerente con l'adeguatezza della pena. Conseguenza processuale: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 63 cod. proc. pen.

    La Corte applica il principio secondo cui le dichiarazioni rese senza garanzie sono inutilizzabili quando, prima dell'escussione, esistono indizi non equivoci di reità già conosciuti dall'autorità procedente; sono tuttavia utilizzabili le dichiarazioni rese precedentemente all'emersione di tali indizi nei confronti di terzi (utilizzabilità "contra alios").

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite formale alla materia d'impugnazione in Cassazione (vincoli circa i motivi ammissibili e i limiti dell'esame di merito).

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (casi menzionati: Fruci, Mills)

    Si richiamano le sentenze delle Sezioni Unite (Fruci e Mills) per il principio che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni richiede indizi non equivoci già acquisiti prima dell'escussione e conosciuti dall'autorità; spetta al giudice di merito verificare concretamente se tale condizione sussiste e motivarne l'esito.

Massime di principio

  • Per dichiarare inutilizzabili sommarie informazioni ex art.63 c.p.p. è necessario dimostrare che, prima dell'escussione, esistevano indizi non equivoci di reità conosciuti dall'autorità procedente; mere anomalie o segnalazioni generiche (es. note INPS su indicatori statistici) spesso non sono sufficienti.
  • Le dichiarazioni rese "precedentemente" all'emersione degli indizi restano utilizzabili nei confronti di terzi (utilizzabilità "contra alios"); quindi la perdita di utilizzabilità riguarda principalmente le dichiarazioni autoindizianti rese dopo che l'autorità aveva concreto elemento di sospetto.
  • La valutazione della credibilità dei testimoni svolta dal giudice di merito gode di ampia discrezionalità e la Cassazione interviene solo in presenza di travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione.
  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione e può essere corretta solo se il giudice ha ignorato elementi positivi di meritevolezza: l'assenza di elementi positivi legittima il diniego.
  • In situazioni simili è cruciale documentare temporalmente quando sono emersi sospetti o indizi rilevanti (per accertare se le dichiarazioni sono antecedenti o successive all'emersione) e raccogliere riscontri documentali che possano integrare o smentire la versione dei testi.

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