Cassazione Penale, Ordinanza n. 06486/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il motivo fosse manifestamente infondato perché fondato su censure di merito e non su specifiche critiche giuridico-motivazionali alla sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due soggetti, già condannati in primo grado e con sentenza confermata in appello, hanno proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili, rispettivamente, dei delitti di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, violazione di domicilio e minaccia. Con l'unico motivo di ricorso congiunto hanno censurato la motivazione sulla responsabilità, sostenendo la sottovalutazione delle deduzioni difensive, l'erronea valutazione dell'attendibilità delle persone offese e la mancata adeguata considerazione delle deposizioni dei testi a discarico, nonché delle circostanze relative allo stato d'animo e alle condizioni di salute degli imputati. La Cassazione rileva però che tali doglianze sono generiche, ripetitive di quanto già dedotto in appello e dirette a ottenere una rivalutazione del fatto e della prova, attività preclusa in sede di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato implicitamente il perimetro del sindacato di legittimità: non sono ammissibili censure che si risolvano in una nuova valutazione del merito e della prova, né motivi non specifici o meramente apparenti.
È applicato per la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono scrutinabili doglianze che si traducano nella richiesta di una diversa lettura del compendio probatorio o in una rivalutazione dell'attendibilità dei testimoni, se la sentenza impugnata ha già fornito una motivazione non illogica e coerente.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello, senza confutare le ragioni del giudice di merito, integra motivo apparente e quindi inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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