Sentenza del 18/04/2018 n. 1766 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Atti impugnabili - Interpello disapplicativo - Diniego - Impugnazione - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il diniego dell'interpello disapplicativo non contiene una pretesa tributaria, non determina autonomamente un'imposizione e non rientra, quindi, tra gli atti impugnabili. La non tassatività dell'elenco dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 non consente di impugnare qualsiasi atto dell'Amministrazione, ma solo quelli idonei a incidere concretamente sulla posizione tributaria del contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il diniego dell'istanza di interpello disapplicativo previsto per le cosiddette società di comodo, chiedendo che fosse riconosciuta l'impugnabilità dell'atto nel processo tributario. La questione riguardava se il diniego potesse essere impugnato ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, anche considerando che l'elenco degli atti impugnabili non è tassativo.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
L'elenco degli atti impugnabili nel processo tributario ha natura non tassativa, ma l'impugnabilità può essere riconosciuta solo agli atti che esprimono una pretesa tributaria o incidono immediatamente e concretamente sulla posizione del contribuente.
Disciplina dell'interpello disapplicativo per le società di comodo
Il diniego dell'istanza non costituisce di per sé un atto impositivo né contiene una pretesa tributaria autonoma; gli effetti fiscali possono essere contestati con l'impugnazione dell'atto successivo che concretamente li applica.
Massime di principio
- La non tassatività dell'elenco degli atti impugnabili non significa che ogni comunicazione o risposta dell'Amministrazione finanziaria possa essere contestata immediatamente.
- Un atto è normalmente impugnabile solo se contiene una pretesa tributaria, determina un obbligo concreto oppure produce un effetto lesivo immediato sulla posizione del contribuente.
- Il diniego di un interpello, quando si limita a esprimere la posizione dell'Amministrazione senza liquidare imposte o applicare sanzioni, non è generalmente autonomamente impugnabile.
- La contestazione potrà essere proposta contro il successivo atto impositivo nel quale l'Amministrazione applica concretamente le conseguenze fiscali derivanti dal mancato accoglimento dell'interpello.
- Prima di proporre ricorso occorre verificare se l'atto produce effetti attuali e immediati oppure rappresenta soltanto un atto endoprocedimentale o interpretativo.
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