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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26748/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore dell'indagato ha proposto istanza di ricusazione del G.i.p. Paolo Cassano per presunta grave inimicizia personale e familiare tra il giudice e l'avvocato difensore (nonché rapporti con la moglie del giudice). La Corte territoriale aveva dichiarato l'istanza inammissibile per tardività, ritenendo che la ricusazione dovesse essere proposta "prima del compimento dell'atto" (art. 38, comma 1, c.p.p.) e che l'udienza del 22 novembre 2022 fosse il momento decisivo; il difensore aveva invece sostenuto che si trattava di udienza preliminare o che aveva tempestivamente invitato il giudice ad astenersi e che l'istanza fosse stata depositata tempestivamente in cancelleria.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Pur ritenendo che l'udienza non fosse un'udienza preliminare (art. 316 c.p.p.) ma una udienza camerale ex art. 409, comma 2, la Corte ha stabilito che i rinvii e le semplici ordinanze di differimento nell'ambito del procedimento camerale non costituiscono atti che concretizzano il contraddittorio; quindi la dichiarazione di ricusazione depositata via PEC il 5 dicembre 2022 è stata ritenuta tempestiva e deve essere esaminata nel merito dalla Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.p.

    La ricusazione deve essere proposta "in ogni altro caso, prima del compimento dell'atto da parte del giudice"; in procedimenti camerali il termine di presentazione è preclusivo ma va interpretato distinguendo gli atti che concretizzano il contraddittorio da meri rinvii/adempimenti processuali

  • art. 409 c.p.p.

    Regola la fissazione dell'udienza camerale in sede di valutazione della richiesta di archiviazione: l'udienza camerale non equivale automaticamente a udienza preliminare e va valutata a seconda degli atti concreti compiuti

  • art. 316 c.p.p.

    Norma relativa all'udienza preliminare; la Corte ha rilevato che nel caso concreto non si era in presenza di udienza preliminare ai sensi di tale articolo

  • art. 41 c.p.p.

    Riferito dal ricorrente come norma connessa alla ricusazione; implicita valutazione della tempestività e dei presupposti formali della dichiarazione

  • art. 491 c.p.p.

    Riferito dal ricorrente; norma collegata ai termini e alle impugnazioni, evocata nella doglianza sulla corretta applicazione delle regole procedurali

  • art. 36 c.p.p.

    Richiamata nella doglianza relativa ai motivi di ricusazione (esistenza di gravi rapporti di inimicizia); la Corte ha rilevato che la valutazione sul merito di tali rapporti spetta alla Corte territoriale dopo aver ammesso l'istanza

Massime di principio

  • La ricusazione va proposta "prima del compimento dell'atto" del giudice: nei procedimenti camerali è necessario distinguere tra atti che concretizzano il contraddittorio (che fissano il termine per la ricusazione) e meri rinvii/ordini che non interrompono il termine.
  • Se l'udienza è meramente camerale e il giudice si limita a rinviare per consentire adempimenti (es. deposito dell'istanza), tali rinvii non costituiscono di per sé un atto che fa decorrere definitivamente il termine di ricusazione; la dichiarazione può essere considerata tempestiva fino al primo provvedimento che concreti il contraddittorio.
  • Se il difensore ha formalmente invitato il giudice ad astenersi, il decorso del termine per la ricusazione può essere sospeso fino alla decisione sul diniego di astensione, ma ciò va dimostrato con annotazioni nei verbali o altro riscontro processuale.
  • Per evitare l'inammissibilità per tardività, è prudente depositare tempestivamente ogni istanza di ricusazione e trascrivere nei verbalì ogni richiesta di astensione o sollecito al giudice affinché resti traccia processuale.
  • La valutazione sul merito dei presunti legami di inimicizia resta di competenza della Corte territoriale una volta dichiarata l'ammissibilità; la Cassazione verifica invece la correttezza dell'applicazione dei termini e delle regole procedurali.

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