Ordinanza n. 503/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Marche che aveva respinto il ricorso contro il diniego di proroga dell’aspettativa
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Marche, chiedendone in via incidentale la sospensione dell’efficacia. La controversia riguarda la richiesta di proroga dell’aspettativa già concessa nel 2019. L’appellante ha contestato la valutazione dell’Ateneo, anche con riferimento all’affermazione secondo cui la situazione dell’organico del settore scientifico-disciplinare di Anatomia Patologica sarebbe in deficit crescente, sostenendo inoltre la propria disponibilità a svolgere attività didattica integrativa anche durante il periodo di aspettativa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. A un sommario esame, ha ritenuto che la concessione dell’aspettativa costituisca un’ipotesi eccezionale, soggetta a stretta interpretazione, e che l’Università abbia svolto un’adeguata istruttoria sulla richiesta di proroga, come risultante dal rapporto e dalla documentazione depositata. Da tali elementi emergeva che la situazione del settore scientifico-disciplinare non era analoga a quella del 2019, essendosi il deficit di organico aggravato significativamente; l’espressione "crescente" risultava quindi coerente con l’evoluzione negativa della situazione. Il Collegio ha inoltre rilevato che, a fronte del significativo carico didattico, il ricercatore era comunque tenuto a svolgere la didattica integrativa e che la disponibilità a farlo durante l’aspettativa non aveva valore giuridico, poiché durante l’aspettativa le reciproche obbligazioni delle parti vengono temporaneamente meno. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 98 d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)
Visto l’art. 98 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)
La sospensione dell’efficacia della sentenza appellata richiede la sussistenza dei presupposti cautelari; nel caso concreto il fumus boni iuris è stato ritenuto insussistente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La norma è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
Massime di principio
- La concessione dell’aspettativa, in quanto ipotesi eccezionale, è soggetta a stretta interpretazione e la relativa proroga non costituisce un effetto automatico della precedente concessione.
- Nel decidere una richiesta di proroga dell’aspettativa, l’amministrazione deve valutare la situazione attuale dell’organico e delle esigenze didattiche; un aggravamento significativo del deficit rispetto al momento della concessione originaria può giustificare il diniego della proroga.
- La disponibilità del dipendente a svolgere attività lavorativa o didattica durante l’aspettativa non attribuisce rilievo giuridico alla richiesta di proroga, poiché durante il periodo di aspettativa le reciproche obbligazioni del rapporto sono temporaneamente sospese.
- In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza appellata può essere negata quando, a un sommario esame, l’istruttoria amministrativa risulti adeguata e le censure non presentino fumus boni iuris.
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