Cassazione Penale, Sentenza n. 12031/2025 del 26/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Potenza del 03/10/2024 che aveva sostituito la custodia in carcere disposta dal G.I.P. (09/09/2024) con gli arresti domiciliari, contestando la sussistenza della gravità indiziaria per il reato di rapina aggravata. Il ricorrente sostiene che i fatti dovessero essere qualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non come rapina, poiché l'azione sarebbe consistita nel recupero di somme legittimamente vantate dalla società Ingross Market (mandato recuperatorio), comprovato da appunti ritrovati e da dichiarazioni sull'esistenza di un debito della società Tirrenica. Inoltre contesta la qualificazione in relazione allo smartphone, deducendo incongruenze quali la presenza di una sola cover e l'uso di whatsapp web dalla vittima, sostenendo che anche l'eventuale impossessamento del cellulare integrerebbe al più il reato meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Confermando la valutazione del tribunale di merito, la Corte ha ritenuto che sussistessero gravi indizi di colpevolezza per rapina aggravata: le dichiarazioni delle persone offese, l'individuazione fotografica, il ritrovamento della refurtiva e dell'autovettura nella disponibilità dell'indagato e dei suoi coindagati, nonché la dinamica descritta (spinta a terra, immobilizzazione e sottrazione di denaro, chiavi e telefono) mostrano una condotta unitaria e predatoria che eccede il mandato recuperatorio. Il tribunale ha inoltre escluso che il fatto fosse riconducibile all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, rilevando che sono stati sottratti beni (1.500 euro e uno smartphone) eccedenti una mera pretesa restitutoria dell'autovettura; il presunto credito di 100.000 euro a carico della vittima è risultato infondato o smentito. Per questi motivi la Cassazione ha ritenuto le doglianze del ricorrente un sindacato improponibile sulla valutazione dei fatti, condannandolo al pagamento delle spese di procedimento e infliggendogli una ammenda di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Fondamento normativo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in materia di misure cautelari personali: la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando esso non denuncia violazioni di norme di legge o manifesta illogicità della motivazione, ma si risolve in una diversa valutazione dei fatti.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 03
Principio secondo cui il concorso del terzo nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia è configurabile solo se il terzo si limita a offrire un contributo alla pretesa del creditore senza perseguire una finalità diversa o ulteriore; la Corte di merito ha usato questo insegnamento per distinguere rapina da esercizio arbitrario delle ragioni.
Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017 (Paviglianiti)
Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01
Giurisprudenza richiamata per il principio che il ricorso per cassazione nelle misure cautelari è ammesso solo per denunciare violazioni di norme o manifesta illogicità, non per rinnovare la valutazione dei fatti.
Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017 (Di Iasi)
Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01
Ulteriore conferma del limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito in materia di misure cautelari.
Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012 (Lupo)
Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178
Richiamata per ribadire che la Cassazione non sostituisce il proprio giudizio alla valutazione probatoria del giudice di merito in assenza di vizi di diritto evidenti.
Massime di principio
- La qualificazione tra rapina e esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dalla natura e dalla misura dell'azione: l'uso della forza e la sottrazione di beni eccedenti la pretesa legittima indicano rapina.
- Se la condotta è unitaria nel tempo e nello spazio e i coautori hanno partecipato consapevolmente all'azione predatoria, più contestazioni di rapina possono essere unificate in una sola fattispecie.
- Il mandato di recupero non legittima l'uso della forza o l'esazione di somme e beni non espressamente autorizzati: l'azione che eccede il mandato configura reato diverso (rapina).
- In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari personali, non è consentito un sindacato libero sulle valutazioni di merito; il ricorso è ammissibile solo per violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- Elementi probatori come dichiarazioni delle vittime, individuazioni fotografiche e ritrovamento della refurtiva a carico degli indagati sono rilevanti per la sussistenza della gravità indiziaria.
- Anomalie materiali (es. ritrovamento solo della cover del telefono) non sono automaticamente decisive se la ricostruzione complessiva delle circostanze e le dichiarazioni convergono a favore della versione accusatoria.
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