Cassazione Penale, Ordinanza n. 03276/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma quindi, sul piano sostanziale, la valutazione di responsabilità già affermata in appello e non interviene sul merito della condanna.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 27/05/2024, che lo aveva ritenuto responsabile di un reato contro il patrimonio, lamentando tre profili: 1) vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità, sostenendo la carenza dell'elemento soggettivo del reato; 2) illogicità della motivazione ed errata applicazione della legge penale per il mancato inquadramento del fatto nella diversa fattispecie degli artt. 624 e 625 c.p.; 3) carenza motivazionale sul mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione, con censura anche della quantificazione della pena. La Corte rileva che i motivi sono in realtà ripetitivi delle doglianze già esaminate nei gradi di merito e tendono a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamati dalla difesa per sostenere una diversa qualificazione giuridica del fatto; la Corte esclude che il ricorso consenta una rivalutazione delle prove per giungere a tale riqualificazione.
La Corte richiama il diniego dell'ipotesi attenuata di ricettazione, ritenendo congrua la motivazione sul punto e valorizzando anche la non lieve entità del danno ai fini del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre doglianze che mirino, sotto l'apparente veste di vizio motivazionale o violazione di legge, a una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie.
- Il motivo di ricorso che si limita a riprodurre censure già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza individuare specifici travisamenti della prova o reali errori di diritto, è inammissibile.
- La censura sul mancato riconoscimento di una forma attenuata del reato, quando incide sul trattamento punitivo ed è sorretta da motivazione congrua e non illogica, non può trovare accoglimento in cassazione se tende soltanto a rimettere in discussione la valutazione di merito.
- La corretta valorizzazione del compendio probatorio e dell'elemento psicologico del reato da parte del giudice di appello rende infondata la doglianza sulla pretesa assenza dell'elemento soggettivo, se il ricorso non introduce elementi nuovi o specifici vizi di legittimità.
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