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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4331/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due distinti ricorsi proposti dai difensori dell'imputato. In entrambi si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata indicazione delle ragioni con cui la Corte d'Appello aveva determinato gli aumenti per continuazione rispetto al reato ritenuto più grave (capo 5) e per l'omessa motivazione circa l'affermazione della responsabilità e la determinazione dei singoli aumenti in continuazione sia per le contestazioni residuali sia per le pregresse condanne richiamate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le questioni dedotte attengono a profili oggetto di rinuncia in sede di concordato/processo di appello (art. 599 bis c.p.p.) e alla misura della pena concordata, materia in relazione alla quale mancava ipotesi di illegalità che potesse consentire la riconsiderazione. Conseguentemente è stata confermata l'inammissibilità e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 599 bis cod. proc. pen.

    Lo strumento del "concordato" sull'accoglimento dei motivi di appello limita la cognizione del giudice ai motivi non rinunciati; la rinuncia comporta l'impossibilità di dedurre le doglianze rinunciate nel successivo giudizio di legittimità, salvo ipotesi di illegalità rilevante

  • art. 599 comma 4 cod. proc. pen. (abrogato)

    Richiamato come riferimento storico: l'orientamento giurisprudenziale consolidato sull'effetto del concordato/processo di appello previgente è stato esteso all'istituto attuale dell'art. 599 bis

Massime di principio

  • Se in sede di appello le parti concordano su motivi e pena (concordato ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p.) e l'imputato rinuncia agli altri motivi, le questioni oggetto di tale rinuncia non possono essere successivamente dedotte in Cassazione e i ricorsi che insistono su tali profili sono inammissibili
  • La Corte di legittimità limita la propria cognizione alle doglianze non rinunciate: per conservare la possibilità di impugnare la determinazione degli aumenti per continuazione o la qualificazione giuridica è necessario non aderire a un concordato che li copra
  • Per superare la barriera della rinuncia occorre dimostrare un vizio di illegalità che non possa considerarsi coperto dall'accordo; mere contestazioni di motivazione o di calcolo della pena concordata, se rinunciate, sono normalmente inammissibili
  • Prima di concludere un accordo in appello è essenziale ottenere motivazioni dettagliate in sentenza o, se si intende preservare la possibilità di impugnare, non rinunciare esplicitamente a specifici motivi relativi a continuazione e determinazione degli aumenti
  • Se la contestazione riguarda profili ancora non oggetto di rinuncia (es. errori di fatto manifeste o vizi procedurali non sanabili), tali profili possono essere comunque dedotti in Cassazione

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