Cassazione Penale, Sentenza n. 4331/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due distinti ricorsi proposti dai difensori dell'imputato. In entrambi si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata indicazione delle ragioni con cui la Corte d'Appello aveva determinato gli aumenti per continuazione rispetto al reato ritenuto più grave (capo 5) e per l'omessa motivazione circa l'affermazione della responsabilità e la determinazione dei singoli aumenti in continuazione sia per le contestazioni residuali sia per le pregresse condanne richiamate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le questioni dedotte attengono a profili oggetto di rinuncia in sede di concordato/processo di appello (art. 599 bis c.p.p.) e alla misura della pena concordata, materia in relazione alla quale mancava ipotesi di illegalità che potesse consentire la riconsiderazione. Conseguentemente è stata confermata l'inammissibilità e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Lo strumento del "concordato" sull'accoglimento dei motivi di appello limita la cognizione del giudice ai motivi non rinunciati; la rinuncia comporta l'impossibilità di dedurre le doglianze rinunciate nel successivo giudizio di legittimità, salvo ipotesi di illegalità rilevante
art. 599 comma 4 cod. proc. pen. (abrogato)
Richiamato come riferimento storico: l'orientamento giurisprudenziale consolidato sull'effetto del concordato/processo di appello previgente è stato esteso all'istituto attuale dell'art. 599 bis
Massime di principio
- Se in sede di appello le parti concordano su motivi e pena (concordato ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p.) e l'imputato rinuncia agli altri motivi, le questioni oggetto di tale rinuncia non possono essere successivamente dedotte in Cassazione e i ricorsi che insistono su tali profili sono inammissibili
- La Corte di legittimità limita la propria cognizione alle doglianze non rinunciate: per conservare la possibilità di impugnare la determinazione degli aumenti per continuazione o la qualificazione giuridica è necessario non aderire a un concordato che li copra
- Per superare la barriera della rinuncia occorre dimostrare un vizio di illegalità che non possa considerarsi coperto dall'accordo; mere contestazioni di motivazione o di calcolo della pena concordata, se rinunciate, sono normalmente inammissibili
- Prima di concludere un accordo in appello è essenziale ottenere motivazioni dettagliate in sentenza o, se si intende preservare la possibilità di impugnare, non rinunciare esplicitamente a specifici motivi relativi a continuazione e determinazione degli aumenti
- Se la contestazione riguarda profili ancora non oggetto di rinuncia (es. errori di fatto manifeste o vizi procedurali non sanabili), tali profili possono essere comunque dedotti in Cassazione
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