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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21431/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente

La controversia

Il giudizio nasce da un ricorso per cassazione proposto contro una sentenza della Corte di appello di Genova. In prossimità dell'udienza i ricorrenti hanno depositato un atto di rinuncia al ricorso; i controricorrenti hanno depositato un atto di accettazione della rinuncia, con contestuale rinuncia al ricorso incidentale. Il collegio aveva rilevato in udienza un'irregolarità formale dell'atto di rinuncia ex art. 390, comma 2, c.p.c. e aveva rinviato la causa per la regolarizzazione. La questione decisa riguarda quindi gli effetti della rinuncia al ricorso in cassazione, la non necessità dell'accettazione delle altre parti per l'estinzione del processo e l'incidenza dell'adesione delle controparti sulle spese di lite.

La decisione

La Corte ha affermato che la rinuncia al ricorso in cassazione, quale atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo e non richiede l'accettazione delle altre parti per spiegare effetti estintivi. Ha inoltre richiamato la funzione delle formalità di comunicazione/notifica della rinuncia, rilevanti soprattutto per la regolazione delle spese ex art. 391 c.p.c. Poiché nella specie vi era stata adesione alla rinuncia e contestuale rinuncia al ricorso incidentale da parte dei controricorrenti, il giudizio è stato dichiarato estinto senza statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso per cassazione deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore oppure dal solo difensore munito di mandato speciale; l'atto produce effetti estintivi senza che sia necessaria l'accettazione della controparte.

  • art. 391 c.p.c.

    la condanna alle spese non è pronunciata quando alla rinuncia abbiano aderito le altre parti personalmente o tramite avvocati autorizzati con mandato speciale.

  • art. 306 c.p.c.

    la Corte evidenzia la diversità rispetto al regime della rinuncia nel processo di merito, in cui è prevista l'accettazione della controparte; tale accettazione non è invece richiesta nel giudizio di cassazione.

  • Cass. Sez. Un. 1923/1990

    richiamata per il principio secondo cui la rinuncia al ricorso in cassazione è atto unilaterale recettizio che estingue il processo.

  • Cass. n. 4446/1986

    richiamata a sostegno dell'effetto estintivo della rinuncia al ricorso in cassazione indipendentemente dall'accettazione.

  • Cass. n. 23840/2008

    richiamata a conferma che la rinuncia al ricorso in cassazione determina l'estinzione del processo e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

  • Cass. n. 2317/2016

    richiamata per il principio per cui gli adempimenti di notifica o comunicazione della rinuncia mirano soprattutto a ottenere l'adesione delle controparti ai fini delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se compiuta con le forme prescritte, è un atto unilaterale recettizio che determina l'estinzione del processo senza bisogno di accettazione della controparte.
  • Le formalità di comunicazione o notificazione della rinuncia al ricorso per cassazione sono funzionali soprattutto a consentire l'adesione delle controparti e a regolare la condanna alle spese.
  • L'adesione delle altre parti alla rinuncia, o la loro rinuncia al ricorso incidentale, può evitare la pronuncia sulle spese secondo il regime dell'art. 391 c.p.c.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione comporta il venir meno dell'interesse a proseguire il contraddittorio sull'impugnazione e consolida il passaggio in giudicato della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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