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Ordinanza

Ordinanza n. 1406/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 71 del 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Liguria n. 71 del 2026, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la nuova aggiudicazione e i relativi effetti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria uscente ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Liguria di reiezione della domanda cautelare. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di censura dedotti in appello; emerge soltanto la prospettazione di un pregiudizio irreparabile derivante dagli atti relativi alla nuova aggiudicazione e dalla stipula del contratto con la nuova aggiudicataria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistenti i paventati profili di irreparabilità del pregiudizio. A fondamento della decisione ha valorizzato la già avvenuta scadenza della concessione dell'appellante e la stipula del contratto con la nuova aggiudicataria, circostanze incompatibili con la sussistenza di un pregiudizio cautelare irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

Massime di principio

  • La tutela cautelare deve essere respinta quando, alla luce delle circostanze concrete, non risulti configurabile un pregiudizio irreparabile.
  • La scadenza della concessione del ricorrente e la successiva stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario possono escludere la sussistenza del periculum in mora necessario per l'accoglimento dell'appello cautelare.
  • Nella fase cautelare il giudice può compensare integralmente le spese quando ravvisi giusti motivi, anche in presenza del rigetto dell'istanza.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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