Ordinanza n. 185/2026 - Catania, Sezione 2
per l''ottemperanza alla Sentenza n. 3040 del 13.9.2024 del T.A.R. Catania, Sez. II;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o non ancora completata esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 3040 del 13 settembre 2024
Esito
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Catania n. 3040 del 13 settembre 2024, il commissario ad acta ha chiesto la proroga del proprio incarico. Il giudice ha inoltre rilevato l'esistenza di interlocuzioni documentate tra le ricorrenti e il controinteressato, evidenziando l'opportunità di una soluzione stragiudiziale delle problematiche esecutive mediante un'intesa che coinvolga, quale parte sostanziale, anche il Comune di Randazzo. Il perimetro dell'incarico commissariale non può infatti eccedere quanto stabilito dalla sentenza da eseguire.
La decisione
Il TAR ha concesso al commissario ad acta una proroga di ulteriori 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Ha precisato che un'eventuale soluzione concordata delle questioni esecutive dovrebbe coinvolgere anche il Comune di Randazzo, e non soltanto il commissario ad acta, il cui munus resta circoscritto al contenuto conformativo della sentenza n. 3040 del 13 settembre 2024. L'ordinanza non definisce il giudizio di ottemperanza né accerta in via conclusiva l'avvenuta esecuzione della sentenza.
Norme richiamate
Il giudizio è qualificato come giudizio di ottemperanza, ma il testo non richiama espressamente l'articolo né ne espone specificamente l'applicazione.
Sentenza TAR Catania n. 3040 del 13 settembre 2024
Costituisce il titolo giudiziale la cui esecuzione è oggetto del giudizio e delimita il perimetro dell'incarico del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta deve operare entro i limiti oggettivi stabiliti dal giudicato e non può estendere autonomamente il proprio incarico oltre il contenuto della sentenza da eseguire.
- Una soluzione stragiudiziale delle problematiche relative all'esecuzione di una sentenza amministrativa, quando incida sulla posizione sostanziale dell'amministrazione obbligata, deve coinvolgere anche quest'ultima quale parte dell'intesa e non può essere rimessa al solo commissario ad acta.
- Il giudice dell'ottemperanza può prorogare l'incarico del commissario ad acta per consentire il completamento delle attività esecutive o la definizione delle interlocuzioni tra le parti.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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