Cassazione Penale, Sentenza n. 14838/2026 del 23/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la nullità del giudizio d'appello perché il processo di secondo grado era stato celebrato con trattazione cartolare (rito camerale non partecipato) nonostante la difesa avesse tempestivamente e ritualemente richiesto, con P.E.C. del 21/05/2025, la celebrazione orale dell'udienza fissata per il 03/07/2025. Si contestava dunque la violazione della disciplina emergenziale (art. 23-bis d.l. n.137/2020 conv. l.176/2020) e, più in generale, la lesione del diritto di difesa per l'assenza del difensore in una ipotesi in cui la sua presenza era obbligatoria, con conseguente nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui, nel giudizio cartolare d'appello celebrato in base alla disciplina emergenziale, la tempestiva e rituale richiesta della difesa per la trattazione orale non può essere ignorata: lo svolgimento del processo nella forma camerale non partecipata determina un modello procedimentale del tutto difforme rispetto a quello richiesto e, se la presenza del difensore è obbligatoria, determina una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179, comma 1, c.p.p. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova.
Norme richiamate
art. 23-bis d.l. n. 137/2020, convertito con l. n.176/2020
Disciplina emergenziale che ha consentito l'uso, in determinate condizioni, del giudizio cartolare in appello; la Corte interpreta però che tale disciplina non autorizza a ignorare una richiesta tempestiva di trattazione orale da parte della difesa.
Norma che prevede la nullità assoluta nei casi in cui la presenza del difensore sia obbligatoria; la Corte la applica ritenendo insanabile la celebrazione camerale non partecipata quando la difesa aveva richiesto l'udienza orale.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Riguarda la violazione del contraddittorio relativo all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato; la Corte osserva che, in presenza di obbligo di partecipazione, la tutela è più radicale e si rinviene nell'art. 179.
art. 611 c.p.p. (modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150)
Norma processuale sulla trattazione del ricorso per cassazione; richiamata per segnalare il contesto processuale in cui il ricorso è stato trattato e le modifiche procedurali rilevanti.
Norma che ha introdotto il rito camerale non partecipato come possibile modello ordinario; la Corte richiama la giurisprudenza che, anche con riferimento a quella norma, ha ravvisato la nullità assoluta quando la difesa è assente nonostante la sua presenza fosse obbligatoria.
art. 94 d.lgs. n. 150/2022 e art. 5-duodecies d.l. n. 162/2022, convertito con legge n. 199/2022
Norme richiamate per stabilire l'ambito di applicazione delle disposizioni emergenziali (art. 23-bis) agli appelli proposti anteriormente al 30/06/2024; la Corte le utilizza per qualificare la disciplina applicabile al caso.
Massime di principio
- Se la difesa formula tempestiva e rituale richiesta di trattazione orale, il giudice non può procedere con la trattazione cartolare non partecipata: ignorare la richiesta può determinare nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p.
- La celebrazione del giudizio in forma camerale non partecipata è ammissibile solo se non sussistono ipotesi in cui la presenza del difensore sia obbligatoria o non sia stata richiesta tempestivamente la trattazione orale.
- La prova documentale della richiesta (es. P.E.C.) è cruciale: conservare e depositare la ricevuta e la data di invio aumenta la possibilità di ottenere l'annullamento in caso di inosservanza del diritto alla trattazione orale.
- Quando la nullità deriva dall'assenza del difensore in ipotesi di sua obbligatoria presenza, essa si qualifica come assoluta e insanabile, con conseguente annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
- Verificare la disciplina temporale applicabile (norme emergenziali o ordinarie) in base alla data di proposizione dell'appello, perché può condizionare la possibilità di utilizzare il rito cartolare e le relative garanzie procedurali.
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