Ordinanza n. 637/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti: 1) il verbale n. 9 del 16 dicembre 2025, conosciuto in data 17 dicembre 2025 a seguito di istanza di accesso agli atti, relativo allo svolgimento delle prove di efficienza fisica svoltesi il 16 dicembre 2025 nell'ambito del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari di Polizia di Stato”, indetto con decreto del 28 marzo 2025 del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nella parte in cui non reca il nominativo della ricorrente, quale conseguenza dell'illegittima decisione dell'amministrazione resistente di non disporre ulteriore differimento della prova oltre le date del calendario concorsuale, nonostante l'impedimento fisico temporaneo della stessa tempestivamente rappresentato e documentato; 2) le note prot. n. 42018 del 9 dicembre 2025 e prot. n. 42538 del 15 dicembre 2025, con le quali l'amministrazione resistente ha convocato la ricorrente per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica fissate per il 16 dicembre 2025; 3) ove occorra e nei limiti di interesse, il decreto del 28 marzo 2025 del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza di indizione del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari di Polizia di Stato” , nella parte in cui, all'art. 12, comma 7, prevede l'ammissione a una seduta suppletiva per lo svolgimento delle prove fisiche, da svolgersi esclusivamente entro le date del calendario concorsuale, nonché del documento, reso pubblico in data 10 novembre 2025, recante “Modalità per lo svolgimento delle prove dell'efficienza fisica del Concorso pubblico, per titoli esami, per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato”, nella parte in cui riproduce il contenuto dell'art. 12, co. 7, del bando; 4) ove occorra e nei limiti di interesse, il D.M. n. 168/2022, nella parte in cui, all'art. 17, comma 2, limita la possibilità di differimento delle prove concorsuali a una seduta ricompresa nel calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle prove stesse; 5) qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, siccome lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale relativo alla mancata ammissione della candidata alle prove di efficienza fisica e atti di convocazione, nella parte in cui non è stato concesso un ulteriore differimento per un documentato infortunio
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale delle prove di efficienza fisica del concorso per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nella parte in cui non recava il suo nominativo, nonché le note di convocazione e, in via subordinata e nei limiti dell'interesse, le disposizioni del bando e del D.M. n. 168/2022 che limitavano il differimento delle prove a una seduta compresa nel calendario concorsuale. La candidata deduceva l'illegittimità del diniego di ulteriore differimento, nonostante un impedimento fisico temporaneo derivante da infortunio, tempestivamente rappresentato e documentato. La questione cautelare riguardava il bilanciamento tra le esigenze di celerità e organizzazione della procedura concorsuale e la tutela della salute della candidata, alla luce dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e flessibilità nell'organizzazione delle prove.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, nella fase cautelare, un sufficiente fumus boni iuris. In particolare, ha giudicato non adeguatamente giustificata la decisione dell'amministrazione di negare il differimento oltre il 16 dicembre 2025, non risultando, allo stato degli atti, seri e gravi impedimenti organizzativi tali da rendere impossibile la riorganizzazione del calendario. Il Collegio ha inoltre richiamato il precedente secondo cui le clausole del bando e del D.M. n. 168/2022 non possono essere interpretate come ostative in ogni caso a un differimento successivo al calendario originario, poiché una simile interpretazione potrebbe violare il principio di proporzionalità impedendo il contemperamento tra celerità della procedura e tutela della salute del candidato. La domanda cautelare è stata accolta ordinando al Ministero di riammettere la candidata alla procedura e di consentirle lo svolgimento delle prove fisiche in una sessione straordinaria compatibile con il recupero dall'infortunio, salvo il protrarsi della condizione per un periodo incompatibile con documentate e serie esigenze organizzative dell'amministrazione. Il TAR ha anche indicato come possibile soluzione l'ammissione immediata alle prove orali, con posticipazione delle verifiche fisiche, ove ciò rappresenti il miglior contemperamento degli interessi. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata al definitivo; la prosecuzione del giudizio è stata fissata al 7 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, del bando di concorso
ammissione a una seduta suppletiva per lo svolgimento delle prove fisiche, da svolgersi esclusivamente entro le date del calendario concorsuale
La clausola, se interpretata come divieto assoluto di differire le prove fisiche oltre il calendario originario, non consente adeguatamente di contemperare le esigenze organizzative della procedura con la tutela della salute del candidato e può risultare sproporzionata.
art. 17, comma 2, D.M. n. 168/2022
limita la possibilità di differimento delle prove concorsuali a una seduta ricompresa nel calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle prove stesse
La disposizione non può essere intesa, allo stato della valutazione cautelare, come preclusione assoluta a ogni differimento successivo al calendario quando sia necessario tutelare la salute del candidato e non sussistano seri e gravi impedimenti organizzativi.
art. 7, comma 2, del bando di concorso
principio di ragionevole e giustificata flessibilità dell'ordine di svolgimento delle prove
La disposizione può consentire, quale soluzione organizzativa, l'ammissione alle prove orali prima dello svolgimento delle prove di efficienza fisica, posticipando queste ultime.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale e per l'adozione della misura cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità della ricorrente nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, una clausola del bando o una disposizione regolamentare che preveda il differimento delle prove fisiche esclusivamente entro il calendario originario non può essere interpretata automaticamente come divieto assoluto di ogni differimento successivo, quando il candidato dimostri tempestivamente un impedimento fisico temporaneo e non risultino seri e gravi impedimenti organizzativi dell'amministrazione.
- Il potere dell'amministrazione di organizzare il calendario delle prove concorsuali deve essere esercitato mediante un ragionevole contemperamento tra l'esigenza di celere definizione della procedura e la tutela della salute del candidato; una disciplina applicata in modo rigidamente preclusivo può risultare contraria al principio di proporzionalità.
- In sede cautelare, ove sussista il fumus di illegittimità del diniego di differimento e il candidato abbia documentato l'infortunio, il giudice può ordinare la riammissione alla procedura e lo svolgimento della prova fisica in una sessione straordinaria compatibile con il recupero, facendo salva la prevalenza di documentate e serie esigenze organizzative incompatibili con un ulteriore rinvio.
- Quando l'ordinamento della procedura lo consenta, l'esigenza di tutela della salute del candidato può essere contemperata ammettendolo a una prova successiva e posticipando la verifica fisica, in applicazione di una ragionevole flessibilità dell'ordine di svolgimento delle prove.
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