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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24250/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Cassazione del 08/06/2022 che aveva rigettato il suo ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo che aveva respinto la richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione. La gravame deduceva un "errore percettivo" della Corte di Cassazione, sostenendo che non era stato considerato il periodo di detenzione "sine titulo" pari a 4 mesi e 14 giorni, derivante dal ridimensionamento della pena in appello (sentenza 13/04/2015) rispetto alla condanna di primo grado, per effetto del riconoscimento della continuazione. In sostanza: parte della detenzione preventiva sarebbe eccedente la pena definitivamente inflitta e quindi ingiusta, con richiamo anche a un presunto secondo motivo già proposto alla sezione quarta.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussista alcun errore percettivo idoneo a giustificare il ricorso e ha confermato che, anche se la pena definitiva fosse inferiore alla custodia subita, occorre accertare se il richiedente abbia dato causa o concorso a dare causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave. Il secondo motivo evocato dalla ricorrente è stato invece espressamente esaminato dalla sentenza impugnata e ritenuto manifestamente infondato. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso: la ricorrente è tenuta a sostenere le spese del procedimento.

  • Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata quale parametro per valutare la responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e per motivare il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende nonostante l'assenza di colpa grave.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016 (Rv. 270099 - 01)

    Principio secondo cui, anche in caso di riqualificazione migliorativa delle contestazioni e di inflizione di pena definitiva inferiore alla custodia subita, va comunque accertato se l'interessato abbia dato causa o concorso a dare causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave.

  • Giurisprudenza: Sez. 6 - Ordinanza n. 28424 del 23/06/2022 (Rv. 283667 - 01) e Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016 (Rv. 268981 - 01)

    Casi citati a sostegno del principio che la verifica compiuta dalla Corte d'appello su questioni di fatto e di diritto relative alla determinazione della pena e alla continuazione è valutazione giuridica non sindacabile in sede di ricorso per cassazione se non emergono errori percettivi o profili di illegittimità.

Massime di principio

  • La riduzione della pena in sede di appello rispetto al periodo di custodia cautelare non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: occorre verificare se il detenuto abbia concorso, con dolo o colpa grave, a determinare la custodia cautelare.
  • In sede di cassazione il giudizio sulla valutazione compiuta dalla Corte d'appello è limitato: non si possono rimettere in discussione valutazioni giuridiche e di fatto se non quando emergano errori percettivi o profili di illegittimità rilevanti.
  • Per ottenere il riconoscimento dell'ingiusta detenzione su frazioni di periodo successive a un riaggiustamento della pena, il ricorrente deve dedurre e dimostrare in modo chiaro che tali giorni di detenzione sono stati effettivamente "sine titulo" e non conseguenza di proprie condotte colpose o dolose.
  • La mancata esposizione di un preciso vizio nella motivazione della sentenza impugnata (es. omissione di esame di un motivo) rende il ricorso per cassazione inammissibile quando la Corte d'appello abbia già esaminato e respinto il motivo come manifestamente infondato.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e, secondo valutazione equitativa e basata sulla giurisprudenza costituzionale, al versamento alla Cassa delle Ammende anche se non sussiste colpa grave nella proposizione del ricorso.

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