Sentenza del 09/11/2016 n. 22764 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’impugnazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria a garanzia di un credito tributario, dopo il decorso di 60 giorni dalla notifica delle cartelle senza pagamento. La contribuente aveva dedotto la mancata prova della notifica delle cartelle presupposte e la prescrizione del credito. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione, rigettando l’appello degli enti. In Cassazione, il concessionario ha denunciato, con un unico motivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla sussistenza del credito. La contribuente, con ricorso incidentale, ha contestato la liquidazione delle spese in appello e in primo grado, lamentando la mancata liquidazione dei diritti di procuratore e la violazione delle tariffe.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale: il concessionario non aveva trascritto né indicato con precisione dove si trovassero gli atti e le censure asseritamente ignorati, impedendo di verificare l’omissione; inoltre, la censura non attaccava le effettive ragioni della decisione d’appello, fondata sulla correttezza della motivazione di primo grado e sulla carenza d’interesse a ricorrere del concessionario. È stato dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale, perché la contribuente non aveva riportato né localizzato la nota spese presentata in appello e perché la censura sulle spese di primo grado era a sua volta priva di autosufficienza. La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi e compensato integralmente le spese per reciproca soccombenza. Decisione assunta il 20 ottobre 2016 e depositata il 9 novembre 2016.
Norme richiamate
Il motivo è, innanzitutto, inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto, se è vero che la Corte di Cassazione, quando sia denunciato un error in procedendo, quale il vizio omessa pronuncia ovvero di ultra o extrapetizione, è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere - dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame.
La censura di omessa pronuncia rientra tra gli errori processuali esaminabili dalla Cassazione anche attraverso gli atti, ma la Corte può procedere a tale verifica solo se il ricorrente individua in modo specifico il fatto processuale e propone un motivo ammissibile e autosufficiente.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Nel caso di specie, il concessionario della riscossione, non riporta in ricorso le censure di cui lamenta l'omesso esame da parte dei giudici d'appello nè indica la loro collocazione topografica, per come richiesto dall'art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 6.
Chi denuncia in Cassazione l’omesso esame di atti o documenti deve indicarne puntualmente il contenuto rilevante e la collocazione processuale, così da permettere alla Corte di verificare la censura senza ricercare autonomamente nei fascicoli.
Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente incidentale non riporta in ricorso la nota spese che avrebbe dovuto presentare davanti al giudice d'appello e che sarebbe stata immotivatamente disattesa da quest'ultimo e non indica, inoltre, la collocazione topografica della stessa nell'ambito della documentazione afferente al giudizio di merito, ex art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 4 e art. 369 c.p.c. , comma 2, n. 4.
La parte che fonda il ricorso su un documento deve assolvere gli oneri di specifica indicazione e localizzazione e renderlo reperibile secondo le regole di produzione documentale in Cassazione; la mancata osservanza comporta l’inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per Cassazione, non basta affermare che il giudice d’appello abbia omesso di esaminare una censura: occorre riportarne il contenuto e indicare dove essa è stata formulata negli atti del giudizio di merito.
- Quando una censura dipende da un documento, il ricorrente deve identificarlo, riassumerne o trascriverne il contenuto rilevante e indicare con precisione in quale fase e fascicolo si trovi; la Corte non è tenuta a cercarlo autonomamente.
- I motivi di ricorso devono confrontarsi con le ragioni effettive della decisione impugnata. Argomenti di merito o questioni che non costituiscono la ratio decidendi non superano tale requisito.
- Chi contesta la liquidazione delle spese deve documentare in modo autosufficiente la nota spese e la specifica statuizione censurata, anche quando la contestazione riguarda le spese di un grado precedente.
- La reciproca soccombenza può giustificare la compensazione delle spese del giudizio.
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