Cassazione Penale, Ordinanza n. 01457/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non esperibile contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., richiamando l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, a seguito di concordato in appello con rinuncia ai motivi, aveva rideterminato la pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il ricorso deduceva l'omessa motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Dalla sentenza emerge che il giudizio di appello era stato definito su concorde richiesta delle parti, con rinuncia ai motivi di appello, e che il giudice aveva applicato la pena concordata dopo il controllo di legittimità e congruità previsto dalla norma.
Norme richiamate
Disciplina il concordato in appello con rinuncia ai motivi: le parti concordano qualificazione giuridica e pena, e il giudice verifica correttezza giuridica e congruità della sanzione nei limiti di legge.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103
Norma di modifica dell'istituto del concordato in appello richiamata per descrivere il regime vigente dell'art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la sentenza impugnata sia stata resa all'esito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., poiché tale rito speciale esclude la proponibilità del controllo di legittimità nei casi previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Nel concordato in appello, le parti possono accordarsi sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla pena, con rinuncia ai motivi di impugnazione; il giudice conserva però il dovere di verificare la correttezza giuridica dell'accordo e la congruità della pena rispetto ai parametri normativi.
- Quando il controllo del giudice di appello sul concordato risulta espressamente svolto, la censura sulla motivazione del trattamento sanzionatorio non consente comunque l'accesso al ricorso per cassazione, se la legge ne prevede l'inammissibilità.
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