Cassazione Penale, Ordinanza n. 39281/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per motivi non consentiti contro una sentenza di patteggiamento. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza del GIP che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per un reato in materia di stupefacenti, deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che le censure, oltre a essere generiche, non rientrano nei casi di ricorso avverso il patteggiamento consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., norma che limita il sindacato di legittimità a specifiche ipotesi di violazione di legge. Il ricorso, pertanto, era fondato su ragioni non più consentite dalla disciplina speciale dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena.
Norme richiamate
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che nel caso era stata pronunciata dal GIP.
invocato dal ricorrente per sostenere l'omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento immediato.
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento, ammettendo solo specifiche violazioni di legge.
richiamato in contrapposizione alla disciplina speciale, poiché la nuova previsione deroga ai casi generali di ricorso.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e in camera di consiglio non partecipata.
fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non potendosi dedurre motivi estranei al catalogo legale delle violazioni di legge consentite.
- La doglianza relativa alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di per sé, sufficiente a superare i limiti di ammissibilità del ricorso contro il patteggiamento se non si traduce in una delle specifiche violazioni di legge previste dalla norma speciale.
- Quando il ricorso è inammissibile per ragioni attinenti a motivi non consentiti dalla disciplina speciale dell'impugnazione, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza formalità di rito, in camera di consiglio non partecipata.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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