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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51474/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per: bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di macchinari e veicoli indicati, capo A1), bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 comma 1 n. 2, capo A2, due alternative) e bancarotta impropria da operazioni dolose (omissione sistematica dei versamenti contributivi e fiscali, capo A3). Il ricorrente ha articolato cinque motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione circa la bancarotta distrattiva sostenendo che i beni erano rimasti nella disponibilità della società e che, ai sensi dell'art.1460 c.c., la società poteva trattenerli per inadempimento dell'acquirente; (2) vizio di motivazione circa l'elemento soggettivo della distrazione, deducendo che atti preparatori (stima e determinazione del prezzo) escludono il dolo distrattivo; (3) contestazione della bancarotta documentale perché la documentazione mancante risale al 2013 e il ricorrente è stato nominato liquidatore solo nel dicembre 2016; (4) censure sulla bancarotta impropria per mancata motivazione e mancata riconducibilità delle condotte al ricorrente; (5) contestazione del trattamento sanzionatorio per omissione di motivazione su nuovi motivi presentati tardivamente.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nel merito i primi tre motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte ha escluso che la possibilità di trattenere i beni ai sensi dell'art.1460 c.c. neutralizzi il trasferimento di proprietà e il conseguente depauperamento del patrimonio sociale se il corrispettivo non viene riscosso; la mancata riscossione del prezzo è considerata, di per sé, segno della volontà di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori (dolo generico). Quanto alla documentazione contabile, la Corte ha ritenuto che al liquidatore incombea l'obbligo di verificare e ricostruire le scritture al momento del subentro e ha giudicato inattendibile la denuncia di smarrimento presentata solo il giorno prima dell'istanza di fallimento. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per tardività (proposti solo con memorie successive e, in parte, riguardanti capitoli non impugnati in appello) e per mancata efficacia dell'eventuale accoglimento. Conseguenze pratiche: dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 1460 cod. civ.

    La Corte ha ritenuto che l'eccezione d'inadempimento (facoltà di trattenere la cosa ai sensi dell'art.1460) non esclude, di per sé, il trasferimento definitivo della proprietà o il depauperamento del patrimonio sociale quando il corrispettivo non è riscosso; la possibilità di trattenere la cosa non elimina l'effetto patrimoniale lesivo verso i creditori.

  • art. 2740 cod. civ.

    Richiama il principio secondo cui tutti i beni dell'imprenditore rispondono delle obbligazioni; la sottrazione o la destinazione diversa di cespiti o di ragioni di credito può integrare depauperamento idoneo a ledere la garanzia dei creditori e dunque il reato di bancarotta.

  • art. 216 comma 1 n. 2 (legge fallimentare)

    Riguarda la bancarotta fraudolenta documentale per distruzione, occultamento o alterazione di registri e documenti contabili; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di ricostruzione e controllo grava anche sul liquidatore subentrante e che la tempistica e l'incoerenza della denuncia di smarrimento possono giustificarne l'inattendibilità.

Massime di principio

  • La vendita di beni sociali poco prima del fallimento, se il corrispettivo non viene riscosso, può integrare depauperamento del patrimonio societario e costituire bancarotta fraudolenta, indipendentemente dalla natura formale dell'atto di vendita.
  • L'eccezione di inadempimento e la facoltà di trattenere la cosa (art.1460 c.c.) non escludono automaticamente la sussistenza del reato se il mancato incasso del prezzo riduce l'attivo disponibile per i creditori.
  • Per la bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente il dolo generico: non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di recare danno ai creditori; conta la volontà di destinare il bene al di fuori della garanzia patrimoniale.
  • Il liquidatore subentrante ha l'obbligo attivo di verificare la regolare tenuta della contabilità e, se necessario, di ricostruire documenti e scritture mancanti; l'omissione protratta o giustificazioni tardive (es. denuncia di smarrimento presentata in prossimità del fallimento) sono valutate negativamente.
  • Censure e motivi di appello introdotti tardivamente, solo tramite memorie successive e relativi a parti non impugnate originariamente, possono essere dichiarati inammissibili e rendere inammissibile anche il ricorso per cassazione per carenza d'interesse.
  • La sistematica omissione dei versamenti fiscali e contributivi durante la fase liquidatoria è imputabile al liquidatore se protratta nella sua gestione e può integrare bancarotta impropria da operazioni dolose.
  • In casi analoghi, oltre alla responsabilità penale, il giudice può irrogare condanne alle spese processuali, somme a enti sanzionatori (es. Cassa delle ammende) e la rifusione delle spese della parte civile.

Testo integrale

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