Cassazione Penale, Sentenza n. 51474/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per: bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di macchinari e veicoli indicati, capo A1), bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 comma 1 n. 2, capo A2, due alternative) e bancarotta impropria da operazioni dolose (omissione sistematica dei versamenti contributivi e fiscali, capo A3). Il ricorrente ha articolato cinque motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione circa la bancarotta distrattiva sostenendo che i beni erano rimasti nella disponibilità della società e che, ai sensi dell'art.1460 c.c., la società poteva trattenerli per inadempimento dell'acquirente; (2) vizio di motivazione circa l'elemento soggettivo della distrazione, deducendo che atti preparatori (stima e determinazione del prezzo) escludono il dolo distrattivo; (3) contestazione della bancarotta documentale perché la documentazione mancante risale al 2013 e il ricorrente è stato nominato liquidatore solo nel dicembre 2016; (4) censure sulla bancarotta impropria per mancata motivazione e mancata riconducibilità delle condotte al ricorrente; (5) contestazione del trattamento sanzionatorio per omissione di motivazione su nuovi motivi presentati tardivamente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nel merito i primi tre motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte ha escluso che la possibilità di trattenere i beni ai sensi dell'art.1460 c.c. neutralizzi il trasferimento di proprietà e il conseguente depauperamento del patrimonio sociale se il corrispettivo non viene riscosso; la mancata riscossione del prezzo è considerata, di per sé, segno della volontà di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori (dolo generico). Quanto alla documentazione contabile, la Corte ha ritenuto che al liquidatore incombea l'obbligo di verificare e ricostruire le scritture al momento del subentro e ha giudicato inattendibile la denuncia di smarrimento presentata solo il giorno prima dell'istanza di fallimento. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per tardività (proposti solo con memorie successive e, in parte, riguardanti capitoli non impugnati in appello) e per mancata efficacia dell'eventuale accoglimento. Conseguenze pratiche: dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in dispositivo.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che l'eccezione d'inadempimento (facoltà di trattenere la cosa ai sensi dell'art.1460) non esclude, di per sé, il trasferimento definitivo della proprietà o il depauperamento del patrimonio sociale quando il corrispettivo non è riscosso; la possibilità di trattenere la cosa non elimina l'effetto patrimoniale lesivo verso i creditori.
Richiama il principio secondo cui tutti i beni dell'imprenditore rispondono delle obbligazioni; la sottrazione o la destinazione diversa di cespiti o di ragioni di credito può integrare depauperamento idoneo a ledere la garanzia dei creditori e dunque il reato di bancarotta.
art. 216 comma 1 n. 2 (legge fallimentare)
Riguarda la bancarotta fraudolenta documentale per distruzione, occultamento o alterazione di registri e documenti contabili; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di ricostruzione e controllo grava anche sul liquidatore subentrante e che la tempistica e l'incoerenza della denuncia di smarrimento possono giustificarne l'inattendibilità.
Massime di principio
- La vendita di beni sociali poco prima del fallimento, se il corrispettivo non viene riscosso, può integrare depauperamento del patrimonio societario e costituire bancarotta fraudolenta, indipendentemente dalla natura formale dell'atto di vendita.
- L'eccezione di inadempimento e la facoltà di trattenere la cosa (art.1460 c.c.) non escludono automaticamente la sussistenza del reato se il mancato incasso del prezzo riduce l'attivo disponibile per i creditori.
- Per la bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente il dolo generico: non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di recare danno ai creditori; conta la volontà di destinare il bene al di fuori della garanzia patrimoniale.
- Il liquidatore subentrante ha l'obbligo attivo di verificare la regolare tenuta della contabilità e, se necessario, di ricostruire documenti e scritture mancanti; l'omissione protratta o giustificazioni tardive (es. denuncia di smarrimento presentata in prossimità del fallimento) sono valutate negativamente.
- Censure e motivi di appello introdotti tardivamente, solo tramite memorie successive e relativi a parti non impugnate originariamente, possono essere dichiarati inammissibili e rendere inammissibile anche il ricorso per cassazione per carenza d'interesse.
- La sistematica omissione dei versamenti fiscali e contributivi durante la fase liquidatoria è imputabile al liquidatore se protratta nella sua gestione e può integrare bancarotta impropria da operazioni dolose.
- In casi analoghi, oltre alla responsabilità penale, il giudice può irrogare condanne alle spese processuali, somme a enti sanzionatori (es. Cassa delle ammende) e la rifusione delle spese della parte civile.
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