Cassazione Penale, Sentenza n. 25032/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva confermato, con parziale riforma, la condanna inflitta in primo grado a Franco Cabras per bancarotta fraudolenta (documentale e patrimoniale, unificate e aggravate ai sensi dell'art. 219, comma 2, n.1, r.d. n. 267/1942). Al ricorrente erano contestate la distrazione delle somme giacenti sul conto cassa (per complessivi euro 582.276,00), la distrazione delle rimanenze di magazzino (euro 2.267.083,22) e la tenuta delle scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (anni 2011-2013). Il ricorso in Cassazione articolava sei motivi: carenza e contraddittorietà motivazionale circa la quantificazione delle somme distratte e l'uso dei bilanci; travisamento della prova per invenzione e censura per aver ritenuto i bilanci come libri contabili ai fini del reato documentale; mera apparente motivazione sul punto documentale; violazione dell'art. 216 r.d. n. 267/1942 (secondo cui il bilancio non sarebbe nella nozione di libri e scritture contabili rilevanti); ed infine contestazione sull'accertamento del dolo ritenuto dedotto indebitamente da mera volontarietà delle condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione di merito. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i sei motivi: la responsabilità penale per la distrazione della cassa è stata sufficientemente motivata e non si è basata esclusivamente sui bilanci, ma soprattutto sulle dichiarazioni rese dallo stesso Cabras al curatore fallimentare (autoincriminanti) in cui ammetteva di aver impiegato le somme della cassa per finanziare un'altra società; la contraddittorietà apparente è superata dalla ricostruzione logica della Corte territoriale che ha distinto inattendibilità delle scritture quanto alla destinazione delle somme dall'attendibilità numerica dell'importo denunciato; il reato di bancarotta fraudolenta documentale è stato correttamente retto sulla constatazione che le scritture (incluso il conto cassa) erano tenute in modo tale da rendere difficile o impossibile la ricostruzione del patrimonio e che la reale destinazione delle somme è emersa tramite le dichiarazioni del ricorrente e riscontri; la censura che il bilancio non sarebbe libro o scrittura contabile è irrilevante poiché la condotta incriminata non consisteva nell'indicare dati falsi nel bilancio ma nella gestione artificiosa del conto cassa e nella sostanziale irregolarità delle scritture; l'elemento soggettivo (dolo) è stato legittimamente desunto dalla sistematicità e dall'irregolarità sostanziale delle scritture, dalla creazione di poste fittizie e dall'ammissione del ricorrente stesso. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese del procedimento e ad una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
r.d. n. 267 del 1942, art. 219
art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267/1942
La norma è stata applicata per qualificare le condotte come bancarotta fraudolenta aggravata: distrazione di somme e tenuta irregolare delle scritture che ha impedito la ricostruzione del patrimonio
r.d. n. 267 del 1942, art. 216
art. 216, primo comma, n. 2, r.d. n. 267/1942
Pur contestando che il bilancio non rientri nella nozione stretta di 'libri e scritture contabili', la Corte ha ritenuto che la fattispecie contestata non si fondasse sull'indicazione di dati falsi nel bilancio bensì sulla irregolare gestione del conto cassa e sulla sostanziale inattendibilità delle scritture ai fini della ricostruzione patrimoniale
art. 616, comma 1, c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese e per il versamento in favore della Cassa delle ammende
Giurisprudenza di legittimità (casi richiamati)
Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Cortinovis, Rv. 279346
Richiamato il principio secondo cui può sussistere bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione sia in parte ricostruibile da altre fonti: l’obbligo di reperire dati presso terzi dimostra che la tenuta delle scritture era tale da rendere difficile o impossibile la ricostruzione del patrimonio
Massime di principio
- Le dichiarazioni confessionali rese dall'imputato in sede fallimentare o al curatore possono assumere rilievo decisivo e integrare la prova della distrazione anche quando le scritture contabili siano incomplete o inattendibili
- La distinzione tra bilancio e 'libri o scritture contabili' non esclude che condotte di gestione artificiosa o la creazione di poste fittizie (es. conti cassa gonfiati) possano integrare la bancarotta fraudolenta documentale se rendono difficoltosa o impossibile la ricostruzione del patrimonio
- Non è necessario che i dati falsi compaiano esclusivamente nel bilancio: rileva che le scritture, nel loro insieme, siano tenute in modo sostanzialmente irregolare e volto a occultare operazioni distrattive
- L'accertamento del dolo può essere legittimamente desunto dalla sistematicità delle irregolarità contabili, dalla presenza di artifici contabili evidenti e dall'occlusione volontaria della trasparenza patrimoniale; non sempre è richiesto un elemento soggettivo diretto diverso dalla condotta e dalle sue consistenti conseguenze
- La mera criticabilità dei bilanci o l'assenza di alcuni libri materiali non impedisce l'affermazione della responsabilità se vi sono elementi esterni (dichiarazioni, riscontri bancari, flussi economici) che consentono di ricostruire la reale destinazione delle somme
- Per la difesa in casi analoghi è determinante contestare la attendibilità delle dichiarazioni autoaccusatorie, proporre ricostruzioni alternative dei flussi finanziari, esigere perizie contabili dettagliate e dimostrare la presenza di spiegazioni lecite per le poste contabili contestate
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