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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28553/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della lite fiscale e della mancata istanza di prosecuzione del giudizio nel termine di legge; conseguentemente ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ultimo periodo, del d.l. n. 119/2018.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che aveva rigettato il suo appello contro il diniego di annullamento di un avviso di accertamento notificato il 26 febbraio 2013. Con tale atto l’ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile per l’anno 2008 ai fini IRES, disconoscendo il regime di participation exemption invocato dalla società. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha poi depositato memoria dando atto di aver presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. n. 136/2018, avendo versato la prima rata e chiedendo la sospensione del giudizio; successivamente l’Agenzia ha confermato il perfezionamento della definizione agevolata e il pagamento anche delle ulteriori rate. Nessuna parte ha chiesto la trattazione entro il termine previsto dalla norma.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata della controversia tributaria, quando perfezionata secondo la disciplina applicabile, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio se nessuna parte chiede la prosecuzione entro il termine previsto.
  • Ai fini dell’estinzione del processo per definizione agevolata è rilevante la prova del pagamento della prima rata e, se previsto dal piano, anche delle rate successive, in quanto idonee a dimostrare il perfezionamento della procedura.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la regola speciale prevista dalla disciplina del condono, restando a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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