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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08513/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma, con conferma della responsabilità dell'imputato per il fatto contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 16/01/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che era stata confermata la responsabilità per la condotta di guida tenuta durante una fuga per sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine: il ricorrente contestava la sussistenza del reato, deducendo in sostanza l'assenza di un pericolo concreto per la propria incolumità e, implicitamente, per quella degli agenti e degli altri utenti della strada. La Corte di cassazione ha ritenuto l'unico motivo generico e infondato, perché non si confrontava con la puntuale ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, che aveva valorizzato la guida imprudente, l'elevata velocità e la percorrenza contromano di una strada trafficata.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una critica generica alla motivazione della sentenza di merito senza confrontarsi con la ricostruzione fattuale puntuale e dettagliata compiuta dal giudice di appello.
  • La deduzione dell'insussistenza del pericolo concreto non è idonea a superare una motivazione di merito che abbia congruamente valorizzato specifiche modalità di guida imprudente, quali l'alta velocità e la marcia contromano in strada trafficata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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