Sentenza n. 4668/2026 - Napoli, Sezione 6
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato in riferimento di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per l’accertamento del corrispondente obbligo a provvedere mediante provvedimento espresso, con contestuale condanna al rilascio del suddetto permesso e con la disposizione di tutte le misure idonee ad assicurare l’attuazione della pronuncia di accoglimento, comprese l’assegnazione di un termine per provvedere e la nomina di un Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva presentato il 15 dicembre 2023 una domanda per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ed era stato convocato per il fotosegnalamento il 4 novembre 2024. Nonostante i successivi solleciti, la Questura di Napoli non aveva definito il procedimento entro il termine di 90 giorni previsto dall'articolo 9 del d.lgs. n. 286/1998. È stata quindi proposta azione avverso il silenzio, con domanda di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, di condanna al rilascio del titolo richiesto e di eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha comunicato di avere accolto l'istanza, precisando che il titolo risultava in validazione. Il ricorrente ha contestato tale ricostruzione, rilevando che gli era stato rilasciato soltanto un permesso ordinario, con scadenza 8 maggio 2027, e non il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, senza che fossero inizialmente comprensibili le ragioni ostative. A seguito di istruttoria disposta dal TAR, l'amministrazione ha chiarito che il rilascio del titolo ordinario, anziché di quello di lungo periodo, dipendeva dall'esistenza di un procedimento penale a carico del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha ritenuto che l'amministrazione avesse comunque definito il procedimento e avesse chiarito le ragioni dell'esito, sebbene il risultato fosse soltanto parzialmente satisfattivo per il ricorrente, poiché era stato rilasciato un permesso ordinario invece del titolo UE per soggiornanti di lungo periodo richiesto. La definizione del procedimento ha fatto venir meno l'inerzia oggetto dell'azione, impedendo al giudice di ordinare un'ulteriore provvedimento o di condannare l'amministrazione al rilascio del titolo richiesto. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione della violazione del principio di sinteticità degli atti processuali. La sentenza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
termine di 90 giorni per la definizione del procedimento
Il ricorrente ha richiamato tale disposizione per sostenere l'illegittimità del silenzio, in quanto il termine per la definizione della domanda di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo era ampiamente decorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
articoli 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- La cessazione dell'inerzia dell'amministrazione durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere sull'azione avverso il silenzio, anche quando il provvedimento sopravvenuto non sia pienamente satisfattivo della pretesa sostanziale del ricorrente, purché il procedimento oggetto del giudizio sia stato definito e l'amministrazione abbia chiarito le ragioni dell'esito.
- Quando l'amministrazione adotta durante il giudizio un provvedimento diverso da quello richiesto, la definizione del procedimento può comunque rendere improseguibile l'azione contro il silenzio; le contestazioni sulla legittimità o sulla spettanza del diverso esito devono essere eventualmente rivolte contro il provvedimento espresso.
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