Cassazione Penale, Ordinanza n. 18757/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato l'aspecificità del primo motivo e l'inammissibilità del secondo, in quanto reiterativo di doglianze già esaminate e infondate nel merito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t... (testo troncato nel documento).
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per truffa, deducendo due censure di motivazione: con il primo motivo lamentava che la Corte territoriale avesse risposto in modo generico e troppo sbrigativo a tutti i motivi di appello; con il secondo contestava la sua estraneità ai fatti di reato, sostenendo che non vi fosse prova del suo coinvolgimento. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo aspecifico, perché non indicava concretamente perché la motivazione di appello dovesse reputarsi insufficiente, a fronte di una sentenza che aveva esaminato e confutato i motivi di gravame. Ha ritenuto il secondo motivo non consentito perché meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza individuare reali vizi logici deducibili in cassazione. La Corte ha inoltre richiamato la motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di truffa, valorizzando la qualità di intestataria dell'automobile, la disponibilità del mezzo prima della consegna e l'interesse della ricorrente alla vendita del veicolo.
Norme richiamate
La Corte conferma la tenuta della motivazione di merito sulla sussistenza sia dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo del reato di truffa, valorizzando gli indici fattuali del coinvolgimento dell'imputata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è aspecifico quando non si confronta in modo concreto con la motivazione della sentenza impugnata e si limita ad affermazioni generiche sulla sua pretesa insufficienza.
- Non sono deducibili in cassazione censure che si risolvano nella mera riproposizione delle doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, se non si evidenziano specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- La responsabilità per truffa può essere desunta anche da elementi fattuali quali l'intestazione del bene, la disponibilità del mezzo e l'interesse dell'imputato alla sua alienazione, quando tali dati siano logicamente valorizzati nella motivazione di merito.
Come è indicizzato
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