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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9161/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che disponeva la trascrizione peritale delle intercettazioni telefoniche e, contestualmente, differiva la definizione dell'udienza preliminare. Il ricorrente deduceva l'abnormità dell'atto sostenendo che la trascrizione non è propedeutica alla celebrazione dell'udienza preliminare né alla scelta di eventuali riti alternativi, richiamando l'art. 268, comma 7, c.p.p., secondo cui la trascrizione poteva essere effettuata dopo il rinvio a giudizio e contestando che la sospensione avesse determinato una stasi del procedimento con rischio di prescrizione e violazione della trattazione prioritaria ai sensi dell'art. 132-bis disp.att. c.p.p.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che è errato ritenere che la definizione dell'udienza preliminare o la richiesta di riti alternativi siano subordinati al deposito della trascrizione: la prova è costituita dalle registrazioni e dalle annotazioni/verbali riassuntivi, cui le parti hanno pieno accesso. Tuttavia, pur accertando l'erronea valutazione del giudice di prime cure, la Corte conclude che la sospensione in attesa della perizia trascrittiva non integra abnormità del provvedimento perché non ha determinato una stasi processuale intesa come oggettiva impossibilità di prosecuzione del procedimento, ma solo un ritardo nella definizione dell'udienza. Perciò, pur affermando il principio che il giudice non può differire la definizione dell'udienza preliminare in attesa della trascrizione, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 268, comma 7, cod. proc. pen.

    Consente espressamente che l'attività peritale di trascrizione possa svolgersi dopo la definizione dell'udienza preliminare; conferma che la prova è costituita dalle registrazioni e che la trascrizione è una mera trasposizione grafica non necessaria per la celebrazione dell'udienza preliminare.

  • art. 132-bis, disposizioni attuative, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sottolineare l'obbligo di trattazione prioritaria; la Corte tuttavia non ritiene che l'eventuale prioritarietà o il rischio di prescrizione modifichino il principio secondo cui la trascrizione non è condizione per la definizione dell'udienza preliminare.

  • giurisprudenza citata (es. Sez.6 n.46007/2018; Sez.5 n.12737/2020; Sez. U n.26/00 e n.17/98 e successive)

    Consolidata giurisprudenza afferma che la prova è costituita dalle registrazioni e che la trascrizione è mero ausilio; inoltre definisce i criteri di abnormità dell'atto processuale richiedendo una carenza di potere o una stasi effettiva del procedimento per dichiarare l'abnormità.

Massime di principio

  • La trascrizione delle intercettazioni non è condizione necessaria per celebrare l'udienza preliminare o per valutare la richiesta di riti alternativi: la prova è rappresentata dalle registrazioni e dai verbali riassuntivi, ai quali le parti hanno pieno accesso.
  • Il giudice dell'udienza preliminare può disporre la perizia per la trascrizione, ma non può legittimamente differire la definizione della fase processuale in attesa del deposito della trascrizione quando tale differimento limiti solo la tempestività e non determini un'impossibilità oggettiva di prosecuzione del procedimento.
  • L'illegittima sospensione dell'udienza in vista della trascrizione non costituisce automaticamente 'abnormità' del provvedimento: perché lo sia occorre dimostrare che la sospensione abbia prodotto una stasi del processo intesa come impossibilità reale e irreversibile di prosecuzione o altra conseguenza tale da compromettere irrimediabilmente il procedimento.
  • Per contestare efficacemente una differenza per trascrizione occorre provare un pregiudizio concreto e rilevante alla prosecuzione del processo (es. nullità di atti successivi, impedimento oggettivo alla prosecuzione) e non solo un ritardo o il rischio di prescrizione, salvo che quest'ultimo sia effettivamente conseguenza diretta e irreversibile della sospensione.
  • Le esigenze difensive sono soddisfatte dall'accesso alle registrazioni e ai verbali riassuntivi; la mancata trascrizione non integra di per sé una lesione del diritto di difesa.

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