Cassazione Civile, Ordinanza n. 26560/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un finanziamento bancario di rilevante importo concesso a una società controllata per la realizzazione di un impianto, finanziamento assistito da garanzie reali e da una lettera di garanzia sottoscritta dal direttore generale della società proprietaria del terreno e soggetto garante. Dopo il fallimento della società finanziata e la cessione del credito originario a una società veicolo, la società garante ha agito per far accertare la nullità, inefficacia o inopponibilità della garanzia personale, sostenendo che fosse stata rilasciata da soggetto privo di poteri rappresentativi; in subordine ha chiesto di escludere l’estensione dell’ipoteca all’eventuale obbligazione fideiussoria. La cessionaria del credito ha resistito e ha domandato, in via riconvenzionale, l’accertamento della validità della fideiussione e della natura ipotecaria di parte del credito. Il Tribunale aveva riconosciuto la validità della fideiussione ma aveva escluso la garanzia ipotecaria sul relativo credito. In appello la cessionaria ha censurato il mancato riconoscimento del privilegio ipotecario, mentre la controparte ha riproposto le domande di invalidità della garanzia personale. Il ricorso per cassazione ha dedotto, da un lato, la formazione del giudicato sul punto della validità della fideiussione nell’ambito della procedura di concordato preventivo e, dall’altro, la violazione dei canoni ermeneutici nella lettura della delibera societaria che avrebbe conferito al direttore generale poteri ampi e idonei a sottoscrivere anche la garanzia personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che il provvedimento di omologazione del concordato preventivo e i successivi passaggi della procedura avessero formato giudicato sostanziale sull’esistenza, entità o rango del credito e sulla validità della garanzia, ribadendo che in tale sede l’accertamento è solo delibativo e limitato ai fini del voto e delle maggioranze. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi fondati sui canoni ermeneutici, affermando che l’interpretazione della delibera societaria compiuta dal giudice di merito era logica e conforme ai criteri legali: la delibera elencava espressamente le garanzie da concedere e non includeva la fideiussione, che non poteva essere ricompresa né tra i patti e le condizioni del finanziamento né tra gli accessori e correlativi necessari. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il giudicato non si forma sull’accertamento meramente delibativo compiuto nella procedura di concordato preventivo, che non definisce definitivamente esistenza, entità e rango del credito.
l’interpretazione del regolamento negoziale resta riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica.
le clausole devono essere lette nel loro complesso, attribuendo all’atto il significato globale emergente dal testo.
le espressioni dell’atto vanno intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del negozio.
occorre ricercare il senso compatibile con la funzione dell’atto e con il rapporto di strumentalità rispetto all’operazione descritta.
l’ammissione provvisoria dei crediti ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze non pregiudica l’accertamento successivo in sede ordinaria.
il voto dei creditori nel concordato serve al calcolo delle maggioranze per l’approvazione della proposta.
il decreto di omologazione, anche se emesso in un procedimento contenzioso, non è ritenuto idoneo a formare giudicato sui diritti di credito nei termini invocati dalla ricorrente.
il reclamo avverso il decreto di omologazione non muta la natura del controllo compiuto ai fini della verifica dei crediti.
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la ricorribilità del provvedimento definitivo sul reclamo, ma il tema non è stato accolto ai fini del giudicato invocato.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo la verifica dei crediti ha funzione solo interna alla procedura, ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze, e non produce di regola giudicato sostanziale sull’esistenza, sull’entità o sul rango del credito, né sulla validità delle garanzie ad esso collegate.
- L’accertamento della volontà negoziale e della portata dei poteri di rappresentanza conferiti a un organo o a un delegato è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione giuridicamente viziata.
- Quando un atto societario elenca in modo specifico le garanzie da prestare per un’operazione finanziaria, non può estendersi per interpretazione a una garanzia diversa e ulteriore, salvo che tale estensione risulti chiaramente dal testo o dalla funzione dell’atto.
- Le clausole che attribuiscono poteri "ampi" o prevedono ratifica e manleva vanno lette in collegamento con l’oggetto concreto della delega e con le condizioni dell’operazione già determinate, non con i meri desiderata del finanziatore.
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