Cassazione Penale, Ordinanza n. 08150/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per falsità personale, deducendo un solo motivo: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Sosteneva, in sostanza, che la condotta contestata fosse meritevole di proscioglimento per tenuità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte territoriale aveva già svolto una motivazione effettiva, completa e логicamente coerente sul punto, valorizzando la non occasionalità della condotta, la gravità dell'offesa e le concrete conseguenze della stessa, consistite nel rallentamento dell'azione processuale e nella necessità di ulteriori tentativi di notificazione degli atti giudiziari.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Suprema Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello sul diniego dell'art. 131-bis c.p., osservando che il giudizio di particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputata. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; la decisione di legittimità non entra nel merito della sua configurazione, ma presuppone la correttezza della condanna per il reato contestato.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta; nel caso concreto la sua applicazione è stata esclusa per la non occasionalità della condotta e per la gravità dell'offesa.
È richiamato quale parametro per valutare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo ai fini del giudizio di particolare tenuità del fatto.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590
Le Sezioni Unite sono richiamate per affermare che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e unitaria di tutte le peculiarità del caso concreto.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve compiere una valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, considerando le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo.
- La motivazione che neghi la particolare tenuità del fatto è immune da censure quando dia conto in modo effettivo, completo e logicamente coerente della non occasionalità della condotta e della gravità dell'offesa.
- La concreta incidenza della condotta sullo svolgimento dell'attività giudiziaria o amministrativa può assumere rilievo ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censuri in modo manifestamente infondato una motivazione di merito che abbia correttamente applicato i criteri legali di valutazione della tenuità del fatto.
Come è indicizzato
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