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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27719/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il gravame. La questione centrale riguardava il rispetto dell'onere, previsto a pena di inammissibilità dell'atto di impugnazione dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (nel testo applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, prima dell'abrogazione disposta dalla legge n. 114 del 2024), di depositare l'elezione o la dichiarazione di domicilio. Il ricorrente sosteneva, tramite ricorso e memoria, che tale onere fosse stato comunque assolto o che dovesse ritenersi sufficiente la precisazione contenuta in un atto di integrazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato la disciplina processuale e la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul punto; inoltre, l'atto di integrazione era stato sottoscritto dal solo difensore e privo di procura speciale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancato assolvimento dell'onere di deposito dell'elezione o dichiarazione di domicilio previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., applicabile ratione temporis. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

    a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione

    L'onere di depositare l'elezione o dichiarazione di domicilio era condizione di ammissibilità dell'impugnazione per i gravami proposti entro il 24 agosto 2024; l'onere poteva essere assolto anche mediante richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, purché idoneo a consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo di notificazione.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., ma la disciplina previgente continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.

  • Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, De Felice

    Le Sezioni Unite hanno affermato che il deposito dell'elezione o dichiarazione di domicilio può essere assolto anche con richiamo espresso e specifico a un atto già presente nel fascicolo, purché tale richiamo consenta l'immediata e inequivoca individuazione del luogo di notifica.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    L'obbligo di pagamento della somma alla Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità del ricorso, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nei giudizi di impugnazione soggetti al previgente art. 581, comma 1-ter, c.p.p., l'omesso deposito dell'elezione o dichiarazione di domicilio comporta l'inammissibilità dell'atto, salvo che l'indicazione del domicilio sia ricavabile in modo espresso, specifico e immediato da un precedente atto richiamato nel gravame e presente nel fascicolo.
  • La mera precisazione inserita in un atto successivo o integrativo non è sufficiente se non consente, da sola, di individuare in modo inequivoco il luogo in cui eseguire le notificazioni.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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