Ordinanza n. 157/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di non ammissione dell'alunno -OMISSIS- alla classe 5^ dell'I.S.I.S. LICEO LINGUISTICO BUONARROTI in esito allo scrutinio verbale n. 8 del 31/08/2026 del Consiglio di Classe riferito all'anno scolastico 2025/2026; - della pagella anno scolastico 2025/2026; - nonché di ogni ulteriore atto, antecedente, conseguente, connesso e/o presupposto ai predetti, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti: - dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo; - con richiesta ex art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a. di disporre le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione dell’alunno alla classe quinta dell’I.S.I.S. Liceo Linguistico Buonarroti, deliberata all’esito dello scrutinio del 31 agosto 2026, e relativa pagella per l’anno scolastico 2025/2026
Esito
La controversia
I genitori dell’alunno hanno impugnato la non ammissione alla classe quinta e la pagella dell’anno scolastico 2025/2026, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare. Hanno inoltre presentato motivi aggiunti e chiesto, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a., misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato. L’ordinanza non riporta il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare nel merito: ha ritenuto necessari approfondimenti su questioni emerse in camera di consiglio e ne ha rinviato la trattazione all’udienza camerale del 5 novembre 2026. Fino a tale data ha confermato l’efficacia del decreto presidenziale n. 125 del 18 settembre 2026, limitatamente alla conservazione della res adhuc integra in attesa della definitiva decisione sull’istanza cautelare. Non risulta adottata una decisione sulla domanda di annullamento.
Norme richiamate
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
La disposizione è richiamata quale riferimento processuale per la domanda cautelare, ma l’ordinanza non ne esplicita un’interpretazione.
art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.
con richiesta ex art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a. di disporre le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato.
La norma è menzionata per descrivere la richiesta formulata con i motivi aggiunti; l’ordinanza non decide tale richiesta né ne chiarisce la portata.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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