Ordinanza n. 11608/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-/R);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza. Il Ministero dell’Interno non si è costituito. Il TAR ha rilevato che la notificazione telematica del ricorso introduttivo è stata effettuata presso la sede del Ministero anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege, ravvisando un vizio di nullità della notifica e non di inesistenza. Il ricorrente è stato quindi onerato di rinnovare la notificazione e di dimostrare la ritualità della notificazione telematica mediante il deposito della copia completa del messaggio di posta elettronica consegnato, in formato di documento informatico.
La decisione
Il TAR ha disposto il rinnovo della notificazione del ricorso introduttivo, assegnando al ricorrente il termine perentorio del 24 luglio 2026. Il Collegio ha ritenuto che la notificazione erroneamente effettuata presso la sede del Ministero, anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato, sia nulla ma non inesistente. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale indicata nel provvedimento, ha affermato che la rinnovazione della notifica nulla non può essere subordinata alla valutazione dell’imputabilità del vizio al notificante. Ha inoltre precisato che il ricorrente deve provare la ritualità della notificazione telematica depositando la copia completa del messaggio PEC consegnato, secondo le regole tecniche del processo amministrativo telematico. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 23 settembre 2026; nessuna decisione è stata assunta sul merito dell’impugnazione.
Norme richiamate
nella parte in cui subordinava la rinnovazione della notifica nulla ad una valutazione dell’imputabilità del vizio al notificante
La disposizione, come risultante dalla pronuncia costituzionale richiamata, non consente di subordinare la rinnovazione della notificazione nulla alla verifica dell’imputabilità dell’errore al notificante.
art. 14, commi 3 e 4, d.P.C.M. n. 40/2016
copia completa del messaggio di posta elettronica consegnato
La ritualità della notificazione telematica deve essere comprovata mediante il deposito della copia completa del messaggio PEC consegnato, sotto forma di documento informatico.
d.P.C.S. 28 luglio 2021 e ss.mm.ii.
Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico
Le regole tecniche del processo amministrativo telematico, nelle quali sono confluite le disposizioni richiamate, disciplinano la prova documentale della notificazione telematica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la notificazione del ricorso amministrativo è eseguita presso la sede dell’amministrazione anziché presso l’Avvocatura dello Stato domiciliataria ex lege, il vizio è qualificabile come nullità e non come inesistenza, purché sussista un collegamento riconoscibile con il destinatario.
- La nullità della notificazione del ricorso introduttivo impone al giudice di disporne il rinnovo, senza subordinare tale rinnovazione alla valutazione dell’imputabilità del vizio al notificante, nei limiti stabiliti dalla disciplina processuale applicabile e dalla pronuncia costituzionale richiamata.
- Chi effettua una notificazione telematica nel processo amministrativo ha l’onere di provarne la ritualità depositando la copia completa del messaggio PEC consegnato in formato di documento informatico, secondo le regole tecniche del processo amministrativo telematico.
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