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Sentenza

Sentenza n. 297/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale civile di Potenza n. 411/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Potenza n. 411/2024, lamentando il mancato pagamento delle somme dovute dal Ministero in esecuzione del titolo giudiziale. Dopo l’iscrizione a ruolo del ricorso, il Ministero ha depositato documentazione comprovante l’integrale soddisfacimento della pretesa creditoria mediante il pagamento delle somme dovute.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa creditoria è stata soddisfatta dall’Amministrazione dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, considerata l’oggettiva tardività del pagamento, intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso. Nella quantificazione il Collegio ha tenuto conto del comportamento resipiscente dell’Amministrazione, condannandola a rifondere il 70% delle spese, liquidate forfetariamente in euro 800,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza; il giudizio è definito con cessazione della materia del contendere perché l’Amministrazione ha adempiuto dopo la proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfacimento della pretesa fatta valere dal ricorrente dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessario adottare misure esecutive.
  • Quando l’Amministrazione adempie tardivamente al giudicato dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione in ragione della necessità che ha determinato l’instaurazione del giudizio.
  • Nella liquidazione delle spese, il comportamento successivamente resipiscente dell’Amministrazione può giustificare una condanna solo parziale alla rifusione delle spese, pur in presenza di una soccombenza virtuale dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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