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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37568/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Nel concordato preventivo omologato dal tribunale era stato nominato un liquidatore giudiziale, con un accordo sulla predeterminazione del compenso. Dopo le dimissioni del professionista, il tribunale gli aveva liquidato un importo a saldo per l'attività svolta, detraendo gli acconti già percepiti. La società ha impugnato in cassazione il decreto deducendo, con il primo motivo, la violazione delle norme fallimentari sul compenso del liquidatore/curatore e dei parametri ministeriali, sostenendo che la liquidazione fosse stata disposta prima della conclusione della fase esecutiva del concordato, senza rendiconto finale approvato e senza considerare il principio di proporzionalità in caso di successione di più liquidatori; con il secondo motivo ha lamentato la difformità del compenso liquidato rispetto agli accordi negoziali intervenuti. Il resistente ha controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, per effetto del rinvio dell'art. 182, comma 2, l. fall. alle norme sul compenso del curatore, il compenso del liquidatore giudiziale va liquidato solo al termine della procedura, dopo l'approvazione del rendiconto conclusivo; inoltre, quando si siano succeduti più liquidatori, il compenso unitario deve essere determinato in modo proporzionale tra i diversi incaricati solo a procedura conclusa. Poiché nel caso concreto il tribunale aveva liquidato al professionista dimissionario un saldo prima della conclusione dell'esecuzione del concordato, la domanda di liquidazione è stata giudicata improponibile. La Cassazione ha quindi cassato il decreto senza rinvio, dichiarando assorbito il secondo motivo, e ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico del resistente.

Norme richiamate

  • art. 182, comma 2, l. fall.

    si applicano ai liquidatori gli artt. 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili

    estende al liquidatore giudiziale del concordato le regole sul compenso del curatore, in quanto compatibili

  • art. 39 l. fall.

    la liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato; se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti

    il compenso finale è liquidabile solo a conclusione della procedura e, in caso di successione di più incaricati, va ripartito proporzionalmente

  • art. 111, comma 7, Cost.

    il decreto sul compenso, privo di ulteriore gravame, ha natura decisoria e definitiva ed è ricorribile per cassazione

  • art. 39, commi 2 e 3, cod. proc. civ.

    richiamati nel testo per indicare la possibilità di liquidare acconti quando le attività non sono ancora terminate

  • art. 182, comma 6, l. fall.

    richiamato per l'obbligo di rendiconto periodico del liquidatore

  • art. 33, comma 5, l. fall.

    richiamato in relazione alla periodicità del rendiconto del liquidatore

  • art. 116 l. fall.

    richiamato come rendiconto finale al termine dell'opera

  • art. 382, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. civ.

    la rilevata improponibilità processuale della domanda conduce alla cassazione senza rinvio

  • art. 385, comma 2, cod. proc. civ.

    richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità

Massime di principio

  • Il compenso del liquidatore giudiziale nominato nel concordato preventivo, per effetto del rinvio alle norme sul curatore fallimentare, non può essere liquidato definitivamente prima della conclusione della procedura e dell'approvazione del rendiconto finale.
  • Se nell'incarico si succedono più liquidatori, il compenso ha natura unitaria e deve essere ripartito tra i diversi incaricati secondo criteri di proporzionalità, solo quando l'esecuzione della procedura è terminata e l'apporto di ciascuno sia valutabile complessivamente.
  • La domanda di liquidazione del compenso proposta dal liquidatore dimissionario prima del termine della procedura è processualmente improponibile e tale improponibilità è rilevabile d'ufficio.
  • Quando il provvedimento impugnato decide in modo definitivo sul compenso di un organo della procedura e non è altrimenti impugnabile, esso è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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